F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 20 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Dicembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 20 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Dicembre 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)
1.- Il Cagliari Calcio S.p.A. propone reclamo avverso la deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 24 settembre 2012, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla predetta Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto ritenuta responsabile della mancata disputa della partita Cagliari/Roma in calendario per il Campionato di Serie “A” il 23 settembre 2012. Il Giudice Sportivo ha inoltre disposto la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del Sig. Massimo Cellino, Presidente del Cagliari Calcio.
2.- All’esame del reclamo giova premettere una sintesi dei fatti di maggiore rilievo che hanno preceduto e determinato la delibera impugnata come rilevati dagli atti del procedimento e, in particolare, dalla relazione della Procura Federale incaricata di effettuare gli accertamenti del caso con l’ordinanza istruttoria di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 25 ottobre 2012. Il Cagliari Calcio, dopo avere ottenuto in base alla deroga prevista dall’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. di poter disporre come campo da gioco per le partite casalinghe della Stagione Sportiva 2012/2013 lo stadio “Nereo Rocco” di Trieste, perdurando l’indisponibilità dello stadio “Sant’Elia” di Cagliari già verificatasi alla fine della precedente Stagione Sportiva, chiedeva alla Lega di Serie A di poter utilizzare per la gara con l’Atalanta in programma il 2 settembre lo stadio “Is Arenas” di Quartu Sant’Elena, sito nella provincia di Cagliari, per il quale erano già in corso i necessari lavori di adeguamento. La Lega di Serie A, sentiti gli organi competenti alla valutazione dell’idoneità dell’impianto e acquisite le prescritte autorizzazioni, disponeva che la gara venisse disputata nello stadio “Is Arenas” a porte chiuse, come indicato dal Prefetto di Cagliari nel suo nulla osta del 31 agosto. L’impianto, infatti, non era stato ritenuto ancora in linea con le prescrizioni del Decreto ministeriale 18 marzo 1996 e succ. mod. (concernente la normativa sulla sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi). La gara Cagliari/Atalanta è stata quindi disputata, come da calendario, il 2 settembre 2012 nello stadio “Is Arenas” di Quartu Sant’Elena a porte chiuse.
Il successivo 7 settembre la società Cagliari Calcio chiedeva alla Lega di Serie A lo spostamento anche della gara Cagliari/Roma, in programma per il 23 settembre, dallo stadio “Nereo Rocco” di Trieste allo stadio “Is Arenas” di Quartu Sant’Elena. La società Cagliari Calcio, peraltro, pur non avendo ancora ottenuto l’autorizzazione richiesta, iniziava a vendere i biglietti d’ingresso per la suddetta gara. L’iniziativa determinava l’intervento del Prefetto di Cagliari che, con la nota del 14 settembre, diffidava la società dal porre in vendita i biglietti, sul rilievo che la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non si era ancora pronunciata sull’agibilità dello stadio. Della vendita dei biglietti il Prefetto di Cagliari veniva informato anche dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive presso il Ministero dell’Interno che, con nota del 18 settembre, faceva presente al Prefetto che, nonostante l’inagibilità dell’impianto, erano stati venduti 1333 biglietti e rilasciati 4031 abbonamenti. L’Osservatorio, inoltre, con nota del 19 settembre, dopo avere informato la F.I.G.C. e per conoscenza il Prefetto di Cagliari dei “ gravi fatti accaduti a Cagliari nei giorni scorsi, che hanno visto protagonisti tesserati del Cagliari Calcio” segnalati dall’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, “che rischiano di compromettere la gestione dell’ordine pubblico delle prossime gare”, faceva presente che si prefiguravano elementi di rischio per l’ordine pubblico per la gara Cagliari/Roma. Con la determinazione n. 32 sempre del 19 settembre, lo stesso Osservatorio rilevava che l’impianto Is Arenas non era agibile (“non è a norma”) e invitava il Prefetto di Cagliari a far disputare la gara “ in assenza di pubblico”. Il Prefetto di Cagliari, pertanto, con il decreto del 19 settembre, notificato alla società Cagliari Calcio, sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (verbale del 17 settembre) e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (determinazione n. 32 del 19 settembre) disponeva che le partite del campionato di Serie A da giocare nello stadio di Quartu Sant’Elena dovessero essere disputate in assenza di pubblico, fino all’attuazione degli interventi strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso provvedimento veniva anche disposto che i biglietti già venduti per la gara con la Roma dovessero essere annullati e rimborsati a cura della società sportiva che avrebbe dovuto “predisporre la relativa campagna di comunicazione in maniera chiara e precisa in modo tale da evitare possibili reazioni con negativi riflessi sull’ordine pubblico”. Anche la Lega di Serie A, con il Comunicato Ufficiale n. 48 del 20 settembre, disponeva che la gara Cagliari/Roma venisse giocata in assenza di pubblico. Nonostante tali provvedimenti il Cagliari Calcio, con il comunicato a firma del Presidente Sig. Massimo Cellino pubblicato il 22 settembre sul sito ufficiale della società, invitava i tifosi muniti di biglietto o di abbonamento a recarsi allo stadio per assistere alla gara: “… invito e chiedo a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari-Roma nel rispetto dell’ordine e della civiltà.” Il Comunicato aggiungeva: “La società Cagliari Calcio e i suoi ingegneri reputano infatti la struttura agibile e sicura”. Attesa la nuova situazione conseguente a tale comunicato, il Prefetto di Cagliari, con il decreto del 22 settembre, sentito in pari data il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel quale i vertici provinciali delle Forze di Polizia unanimamente avevano manifestato la necessità del rinvio della gara evidenziando la situazione di pericolo che altrimenti si sarebbe determinata per il verificarsi di disordini, disponeva che la gara Cagliari/Roma fosse “differita ad altra data, secondo le determinazioni che saranno al riguardo assunte dalla lega Nazionale Professionisti di Serie A”. Il provvedimento è motivato dal fatto che “l’imputazione delle misure limitative delle modalità di svolgimento della partita, a difficoltà burocratiche ed al disinteresse collettivo delle istituzioni è in grado di ingenerare nella pubblica opinione e, particolarmente, nella tifoseria reazioni emotive, inconsulte e irrazionali, accreditando l’idea di un esercizio arbitrario delle pubbliche funzioni, avulso dalle finalità di tutela della sicurezza collettiva che viceversa sono alla base delle misure assunte”. Il decreto prefettizio sottolinea anche “il rischio concreto e attuale che l’invito rivolto dalla Società di calcio si traduca in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse e, quindi, nel superamento forzoso dei servizi preordinati alla sua osservanza, coinvolgendo in situazioni di disordine oltre alle Forze di Polizia, gli abitanti delle aree circostanti lo stadio ed i beni pubblici e privati ivi presenti”. Il Giudice Sportivo, con la deliberazione impugnata, ha ritenuto il Cagliari Calcio responsabile della mancata disputa della partita Cagliari/Roma e ha inflitto alla società Cagliari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in applicazione dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, inviando, nel contempo, gli atti alla Procura Federale per l’accertamento delle responsabilità personali.
3.- La Corte ritiene che dalla esposizione dei fatti emerga con evidenza la responsabilità della società reclamante per la mancata disputa della partita. La gara si sarebbe potuta svolgere regolarmente il 23 settembre u.s., così come previsto dal calendario del campionato, sia pure a porte chiuse. Se essa non è stata disputata è dipeso unicamente dalla situazione di allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica determinato dal comportamento della società Cagliari Calcio e, segnatamente, dal richiamato comunicato del 22 settembre. Non è inverosimile ed è, anzi, plausibile il rischio di turbative all’ordine pubblico se una moltitudine di tifosi (gli invitati a recarsi allo stadio erano circa cinquemila tra abbonati e acquirenti dei biglietti d’ingresso), confidando di poter assistere alla gara per le assicurazioni date dalla società sull’agibilità e sulla sicurezza dell’impianto, si fosse recata allo stadio e avesse trovato gli ingressi sbarrati e presidiati dalle forze dell’ordine. In ogni caso, indipendentemente da ogni astratta configurabilità di quanto sarebbe potuto accadere, sta il fatto che la valutazione del rischio di disordini, nella situazione venutasi a creare con l’improvvido comunicato del Cagliari Calcio, era di competenza del Prefetto di Cagliari, come autorità preposta alla sicurezza pubblica, e che nella specie tale rischio era rilevante stando alle avvisaglie segnalate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive a dai rapporti della Questura di Cagliari. Sono corrette, pertanto, ad avviso della Corte, le valutazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta la deliberazione impugnata del Giudice Sportivo dovendosi imputare esclusivamente al Cagliari Calcio la mancata disputa della gara. Il Giudice Sportivo non ha fatto altro che applicare alla fattispecie la disposizione di cui al comma 1, dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, disposizione valutata come decisiva da questa Corte fin dall’ordinanza interlocutoria, secondo la quale: “ la società che ha impedito la regolare effettuazione della gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3”
4. Il reclamo proposto dal Cagliari Calcio risulta privo di fondamento e non deduce alcun motivo atto ad infirmare la deliberazione impugnata.
5.- In via pregiudiziale, la società reclamante ha affermato che la deliberazione impugnata è viziata per ”eccesso di potere” del Giudice Sportivo. Il Giudice sportivo, secondo la Società reclamante, è competente, ai sensi dell’art. 29, comma 3, C.G.S., per tutto quanto accade “nello svolgimento di una gara”, ma nella fattispecie la gara non si è disputata. Da ciò l’eccesso di potere del Giudice Sportivo che avrebbe esercitato poteri a lui estranei. Il Cagliari Calcio ha formulato tale tesi, come si è rilevato, fondandola sull’art. 29, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “i giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare” La tesi si rivela priva di fondamento giacché la norma attinente al caso in esame non è quella richiamata dalla società reclamante. Ed invero, alla fattispecie non si applica il comma 3 dell’art. 29 in discorso che si riferisce ai poteri disciplinari del Giudice Sportivo per i fatti avvenuti “nello svolgimento delle gare”, bensì il precedente comma 2 dello stesso art.29 che attribuisce ai Giudici Sportivi una competenza generale su tutti i fatti che si verificano nel corso dei campionati e delle gare organizzate dalle Leghe. Dispone, infatti, la norma ora citata che: “i giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dei campionati e competizioni organizzati dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e mezzi di prova di cui all’art. 35”. La disposizione traduce nel Codice di Giustizia Sportiva l’art. 34 dello Statuto federale che individua nei giudici sportivi dei vari livelli i giudici di prima istanza in ordine ai campionati e alle competizioni organizzati dalle Leghe (alla fattispecie in esame, che riguarda una gara del Campionato nazionale di Serie A, si riferisce il comma 6 di tale norma per il quale: “ I Giudici Sportivi Nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale”). Il comma 3 dell’art. 29 è diretto soltanto a specificare che tra le attribuzioni del Giudice Sportivo è compresa anche (“altresì”) quella di giudicare i fatti che intervengono durante lo svolgimento di una gara. Cadono, di conseguenza, ritenuta la competenza del Giudice Sportivo, tutte le argomentazioni formulate dalla società reclamante dirette a dimostrare che nella specie non si trattava di fatti occorsi “ nello svolgimento di una gara” e che, quindi, in “mancanza” di una gara, la deliberazione impugnata sarebbe affetta da incompetenza ovvero da travalicamento di potere da parte del Giudice Sportivo. Non ha alcun rilievo, pertanto, l’assenza di tutti gli elementi che sono normalmente presenti in una partita di calcio, denunciata dalla società reclamante per dimostrare appunto che non c’è stata la partita. Nè può rilevare che la gara sia stata annullata prima del giorno stabilito per la sua disputa di tal che in tale giorno non si sono presentati nell’impianto sportivo né l’arbitro, né gli assistenti d’area, né i collaboratori di linea, il quarto ufficiale ecc.. Il rilievo preliminare del Cagliari Calcio è dunque da respingere. Devono solo aggiungersi due osservazioni. Innanzitutto, non riveste rilevanza decisiva la circostanza che l’art. 29, comma 3, sia stato richiamato nelle premesse della deliberazione impugnata. E’ noto, infatti, che l’inesatta o l’erronea indicazione di una disposizione, secondo principi unanimemente condivisi, è irrilevante e non inficia un atto che risulti in concreto l’espressione di un potere di cui l’autorità che ha adottato l’atto è effettivamente investita in base ad altra disposizione. In secondo luogo nessun fondamento può attribuirsi al rilievo con il quale la società reclamante ha denunciato l’assenza di atti ufficiali a sostegno della deliberazione impugnata. Il Cagliari Calcio, in linea con la sua tesi sulla incompetenza del Giudice Sportivo fondato sulla mancanza di una gara, si riferisce evidentemente agli atti degli ufficiali di gara. Si osserva che anche l’art. 29, comma 2, richiede, con il richiamo all’art. 35, il sostegno di prove documentali. Ma l’art. 35 richiede “documenti ufficiali” che costituiscono una categoria più ampia di atti pur comprendendo anche gli atti degli ufficiali di gara. Documenti ufficiali intervenuti a sostegno della deliberazione sono sia il decreto del Prefetto che ha inibito lo svolgimento della gara sia il Comunicato Ufficiale della Lega di Serie A n. 50 del 23 settembre 2012, che ha dato notizia del provvedimento prefettizio notificato anche alla Lega. A questi documenti si è aggiunto, ed è un atto ufficiale nel senso indicato dalla società reclamante, anche il referto dell’arbitro designato a dirigere la gara Cagliari/Roma, che riferisce di non aver potuto svolgere il suo compito stante il provvedimento prefettizio notificatogli personalmente Quanto, da ultimo, al rilievo secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto attendere, prima di deliberare, le motivazioni prodotte dalla società Roma che aveva presentato un avviso di reclamo, si osserva che per la deliberazione in questione, adottabile d’ufficio, il Giudice Sportivo aveva sufficienti elementi di valutazione e non era tenuto ad attendere alcuna iniziativa di parte.
6.- Anche i rilievi che attengono al merito della questione si rivelano privi di consistenza.
a) E’ escluso, innanzitutto, che la nota dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 20 settembre possa configurarsi come un’autorizzazione implicita all’ingresso allo stadio dei tifosi c.d. fidelizzati e degli abbonati, come sostiene la società reclamante. Va, anzi, rimarcato che la nota in questione fissa per il 26 settembre - cioè per una data successiva a quella stabilita per l’incontro Cagliari/Roma - una nuova riunione per verificare l’agibilità dell’impianto. Non si vede, quindi, come tale nota possa essere ritenuta un’autorizzazione all’uso dell’impianto per la gara del 23 settembre. Si tratta chiaramente di una nota interlocutoria che, dopo aver fatto presente che un impianto sportivo può anche essere aperto per settori in modo da consentire l’ingresso a determinate categorie di spettatori, chiede, in vista della nuova riunione del 26 settembre, di fornire elementi sull’adeguamento dell’impianto con particolare riferimento allo stato di adozione delle misure di sicurezza. L’Osservatorio, infatti, indica le condizioni necessarie per consentire l’accesso ai tifosi c.d. fidelizzati, abbonati e possessori della tessera del tifoso della squadra di casa (“sia rispettata la normativa sul ticketing; sia funzionante sia pure parzialmente il sistema di video- sorveglianza; siano disponibili tornelli elettronici limitatamente ai settori da utilizzare; siano da realizzare, anche in via provvisoria, le aree di prefiltraggio; sia costituito, anche in via provvisoria, il Gruppo Operativo di Sicurezza”), chiedendo alla Prefettura e alla Questura di Cagliari di far conoscere entro il giorno 23 settembre se le suddette condizioni siano state realizzate. Pertanto, tale nota non può in alcun modo costituire una giustificazione al comunicato con il quale il Cagliari Calcio ha invitato i tifosi possessori del biglietto e gli abbonati a recarsi allo stadio per assistere alla gara. L’affermazione contenuta nel reclamo secondo cui la nota dell’Osservatorio poteva essere interpretata nel senso di consentire l’ingresso ai settori già a norma, dunque, non convince affatto e costituisce unicamente un flebile argomento difensivo, tanto è chiaro e inequivocabile il contenuto interlocutorio della nota.
b) Infondato è anche il motivo con il quale la società reclamante ha sostenuto che l’intervento del Prefetto, che ha impedito l’esecuzione della gara, possa qualificarsi come causa di forza maggiore ovvero come fatto del terzo (per di più una pubblica autorità), comunque determinante la mancata disputa della gara stessa, con esonero di responsabilità, dunque, per la società reclamante. Ed invero, il provvedimento del Prefetto non è frutto di un’autonoma determinazione di tale autorità ma risulta in stretta correlazione ed è diretta conseguenza - è appena il caso di ribadirlo - del comportamento della società reclamante. Senza il comunicato del 22 settembre, la gara si sarebbe potuta disputare regolarmente, sia pure a porte chiuse. Come già rilevato, è proprio la valutazione delle conseguenze di quel comunicato che ha indotto il Prefetto ad adottare il provvedimento che ha impedito lo svolgimento della partita. Pertanto anche il richiamo dell’art. 17, comma 4, C.G.S., per il quale quando si verificano situazioni di carattere eccezionale il Giudice Sportivo può disporre, qualora la gara non sia stata disputata, l’effettuazione della gara in altra data, non risulta pertinente e non si attaglia affatto al caso in esame.
c) Del pari non è condivisibile l’argomento svolto nella memoria depositata dalla società reclamante il 9 novembre u.s., secondo cui il Giudice Sportivo non avrebbe considerato l’affidamento incolpevole del Cagliari Calcio che non sarebbe stato a conoscenza dei vari interventi valutativi dell’agibilità dell’impianto che si sono conclusi con la decisione del Prefetto. Il provvedimento prefettizio, inoltre, sarebbe intervenuto anche tardivamente. Se la comunicazione circa l’inagibilità dell’impianto fosse stata tempestiva la gara si sarebbe potuta disputare allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. Tale opportunità, rileva la società reclamante, è venuta meno senza colpa del Cagliari Calcio, poiché lo stadio di Trieste nel frattempo era stato destinato ad altra manifestazione sportiva. Si osserva in contrario che sono numerosi gli atti inviati o notificati da cui il Cagliari Calcio avrebbe dovuto trarre contezza di non poter disputare la gara con la presenza del pubblico. Il più esplicito e completo di tali atti è senza dubbio il decreto prefettizio del 19 settembre con il quale si afferma chiaramente che nessuna gara con la presenza del pubblico si sarebbe potuta disputare nello stadio Is Arenas fino a che non fossero stati realizzati i lavori di adeguamento. L’incompleta realizzazione di tali lavori, del resto, con tutte le conseguenza che ne derivavano sul piano della utilizzazione dell’impianto, non poteva essere ignorata in concreto della società reclamante, ancor prima dell’intervento del provvedimento prefettizio. Il Cagliari Calcio non può quindi affermare di non avere avuto una tempestiva conoscenza dell’inagibilità dello stadio di Quartu Sant’Elena. In ogni caso, dopo la notifica del primo decreto prefettizio del 19 settembre, il Cagliari Calcio ben avrebbe dovuto decidere di giocare la gara allo stadio “Is Arenas” senza la presenza del pubblico come era già avvenuto per la gara Cagliari/Atalanta del 2 settembre, rimborsando gli
acquirenti dei biglietti previa un’opportuna campagna di informazione, e non, come invece ha fatto, esortare i tifosi a recarsi allo stadio, che avrebbero trovato interdetto al pubblico. Lungi, dunque, dal potersi ritenere assistito da un affidamento incolpevole, inoltre, il comportamento del Cagliari Calcio, che oltre tutto (come risulta dalla nota della Lega di Serie A del 19 settembre scorso, diretta all’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive) in un primo momento, con comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società, aveva confermato “la sospensione della vendita dei biglietti preannunciando anche il rimborso dei tagliandi già venduti”, solo successivamente, con il cruciale comunicato del 22 settembre, invitando i tifosi muniti di biglietto e gli abbonati a recarsi allo stadio. Va soggiunto che la concreta paternità del comunicato in questione, che comunque porta la firma del presidente della società reclamante, è indifferente in questa sede in quanto proveniente comunque dal Cagliari Calcio, atteso che la sanzione è posta a carico della società, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ritenuta responsabile “anche oggettivamente”.
d) Ma neppure è condivisibile il rilievo fondato sul richiamo all’art. 12, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede sanzioni pecuniarie per la inosservanza di disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza. Il Cagliari Calcio, con tale censura, sostiene che al più avrebbe dovuto essere sanzionato ai sensi di tale disposizione, che stabilisce unicamente delle pene pecuniarie per la mancata osservanza di una disposizione della pubblica autorità in materia di pubblica sicurezza.
E’ agevole osservare, infatti, in contrario che l’impugnata deliberazione del Giudice Sportivo concerne la mancata disputa della gara Cagliari-Roma e le relative responsabilità da valutarsi alla stregua dell’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, essendosi violato nella fattispecie concreta anche l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, anche tale disposizione viene richiamata dalla deliberazione impugnata che, peraltro, per tali profili della condotta del Cagliari Calcio, ha rinviato gli atti alla Procura Federale per l’accertamento delle ulteriori responsabilità soggettive.
e) Sono, infine, prive di giuridica consistenza le altre deduzioni fondate sul rilievo secondo cui sia il Prefetto di Cagliari che la Lega di Serie A avrebbero semplicemente disposto il differimento della gara ad altra data, di modo che il Giudice Sportivo sarebbe andato ben oltre tali prescrizioni (addirittura sovrapponendosi ad un’autorità statale). Ed invero, quanto al provvedimento prefettizio, la cui autonoma legittimità, si ribadisce, non è direttamente sindacabile nella presente sede, va detto che questo, secondo i poteri spettanti al Prefetto in materia di ordine e sicurezza pubblica, ha disposto solo che la gara non venisse giocata per motivi di ordine pubblico ed ha assunto rilevanza quale “fatto o situazione” ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S., come ha consentito di chiarire definitivamente la relazione della Procura Federale onerata degli accertamenti istruttori. Non rientra nella competenza del Prefetto, infatti, disporre delle ulteriori conseguenze sul piano organizzativo o disciplinare dell’ordinamento sportivo. Ed infatti, il Prefetto di Cagliari, in conformità a detti principi, ha rinviato alle determinazioni della Lega l’esame di tali conseguenze. Quanto alla Lega di Serie A, si osserva che questa nel Comunicato Ufficiale n. 50 del 23 settembre 2012 si è limitata a dare notizia del provvedimento del Prefetto di Cagliari senza alcuna propria disposizione, non escludendo per questo la sussistenza del nesso di causalità tra comportamento del Cagliari Calcio e mancata disputa della gara.
f) Un’ultima considerazione merita la tesi prospettata in memoria, con la quale la società reclamante ha rilevato che in ordine alla fattispecie in esame, atteso il deferimento del presidente del Cagliari, potrebbero aversi due giudicati, due sanzioni per uno stesso fatto a carico del Cagliari Calcio. Si osserva al riguardo che l’art. 17 C.G.S. prevede proprio la possibilità di due separati procedimenti: uno relativo alla responsabilità della società, anche a titolo solo oggettivo, per la mancata disputa della gara, uno per le responsabilità personali, con ricaduta sulla società di appartenenza. Dispone, infatti, la norma ora citata; “1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ….o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1.” La disposizione prefigura dunque la possibilità di due procedimenti disciplinari, uno diretto a disporre delle conseguenze della mancata disputa di una gara, l’altro a sanzionare i tesserati che, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, hanno causato tale mancata disputa.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendosi concludere che, al di là dei connotati della responsabilità dei singoli protagonisti della vicenda, e dell’intrinseca congruenza e legittimità del provvedimento prefettizio, è emersa come indubitabile la riconducibilità della mancata disputa della gara alla responsabilità della società reclamante, con l’applicazione, dunque, della punizione sportiva prevista dall’ordinamento settoriale, il ricorso in appello della società Cagliari Calcio S.p.A. deve essere respinto e deve essere confermata la deliberazione del Giudice Sportivo impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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