F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBRAHIMA MBAYE SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM, INTERNAZIONALE/ROMA DEL 5.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBRAHIMA MBAYE SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM, INTERNAZIONALE/ROMA DEL 5.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012)
Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012) ha irrogato, seguito gara Inter/Roma del 5.9.2012 valida per la Supercoppa Primavera TIM, al calciatore Ibrahima Mbaye, la squalifica per 4 giornate effettive di gara “per avere, al 36° del 1° Tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una epistassi prontamente arrestata dalle cure mediche”. Con i motivi scritti la ricorrente, con il supporto di reperti fotografici prodotti, ha contestato la sussistenza dell’addebito, sostenendo di essersi trattato di un contatto involontario, dovuto alla velocità dell’azione, tra la mano destra del Mbaye e la nuca dell'avversario e, quindi, non di una manata al volto come, peraltro, refertato dall’arbitro. Ha, altresì, eccepito un vizio di motivazione della decisione impugnata, comunque eccessivamente severa, ed in contrasto con fattispecie analoghe giudicate con minor rigore nella precedente Stagione Sportiva. Ha, quindi, concluso per il proscioglimento del Mbaye e, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata. lla seduta del 20.9.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante –, è comparso il difensore della società ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva, preliminarmente, questa Corte, disattendendo la specifica doglianza della ricorrente, che, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne consegue, pertanto, la correttezza della decisione del Giudice Sportivo, assunta sulla base della refertazione dell’arbitro, ed in virtù della quale il Giudice Sportivo medesimo ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in applicazione del disposto di cui all'art. 19, lett. e), p. 2, C.G.S, aggravando la sanzione per modalità e conseguenze dell’accaduto. Alcuna rilevanza, d'altronde, può essere attribuita alle sequenze fotografiche prodotte dalla ricorrente, in disparte il fatto che, al contrario, dalle stesse emerge sin troppo chiaramente che di manata al volto si è trattato e non di colpo alla nuca (v. Com Uff. n. 185/CGF del 2.3.2012). Inaccoglibile, infine, è l’argomentazione, finalizzata alla riduzione della sanzione, relativa alla giovane età del Mbaye in quanto, proprio tenutosi conto che il medesimo milita nel Settore Giovanile, ha il dovere, avviandosi all'attività professionale calcistica, di uniformare il suo comportamento fin da subito ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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