F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA NOVARA/JUVE STABIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA NOVARA/JUVE STABIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
Premesso che risulta dagli atti prodotti come i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore della SS Juve Stabia S.p.A. Signor Piero Braglia, con riferimento alla gara Vicenza/Cesena disputata a Novara in data 19.11.2012, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati; - esaminato il ricorso con il quale si sostiene la “insussistenza ed infondatezza della presunta condotta antisportiva ascritta dall’organo di prime cure all’allenatore Sig. Piero Braglia” il quale nell’occasione che ha dato luogo alla sanzione “si asteneva dal tenere qualsiasi atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria locale” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di ricorso); - tenuto conto che nel rapporto dell’assistente arbitrale Signor Mauro Bernardoni si legge testualmente che “al 17° del 2° tempo durante un’azione di gioco l’allenatore della società Juve Stabia signor Piero Braglia si voltava verso la tribuna alle sue spalle e faceva il gesto del bacio in direzione del pubblico che lo stava insultando, in chiaro segno provocatorio successivamente mostrava il dito medio verso la tribuna provocando una veemente reazione del pubblico alle sue spalle. Facevo presente il comportamento provocatorio all’arbitro che provvedeva ad allontanarlo”; - rilevato come l’episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso assistente arbitrale Bernardoni che è stato sul punto espressamente sentito dalla Corte, si caratterizza per un atteggiamento platealmente provocatorio nei confronti della tifoseria locale posto in essere dall’allenatore della squadra ospite, pienamente idoneo a considerarsi offensivo nei confronti dei supporters locali e potenzialmente in grado di scatenare una violenta reazione che fortunatamente non ha seguito il fatto contestato al Signor Braglia, nei cui confronti non ha ragione di ritenersi la sussistenza di alcuna circostanza attenuante che si potrebbe rinvenire, ad avviso della società ricorrente, in un costante comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dalla tifoseria locale nel corso della gara, stante la indubbia responsabilità che incombe sui tesserati nei rapporti con il pubblico di evitare di cadere in provocazioni seppure manifeste e significativamente offensive, mercé l’avvio di escalation comportamentali di evidente pericolo per l’ordine pubblico; - stimato quindi che emerge dal gesto del signor Braglia un comportamento sicuramente ascrivibile nell’alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche idonea a provocare pericolose reazioni da parte della tifoseria, tenuto conto della ricostruzione dei fatti per come riprodotti nel rapporto dell’assistente arbitrale e della portata fidefacente dei referti del direttore di gara, degli assistenti e del quarto ufficiale, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del ricorso, di talché deve confermarsi come congrua nell’entità la sanzione irrogata al signor Piero Braglia. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Assistente refertante, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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