F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37.7. C.G.S., DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA SEGUITO GARA PARMA/SAMPDORIA DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 22.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37.7. C.G.S., DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COSTA ANDREA SEGUITO GARA PARMA/SAMPDORIA DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 22.10.2012) Al termine dell’incontro Parma/Sampdoria disputato il 21.10.2012, il calciatore n. 3 della Società Sampdoria, Andrea Costa, nel dirigersi verso gli spogliatoi, esprimeva a voce alta , alla presenza di uno degli ufficiali di gara (arbitro addizionale 2), alcuni apprezzamenti. In particolare diceva “nemmeno in terza categoria ci sono arbitri del genere! È uno scandalo, vogliono fare i protagonisti e rovinano le partite! Scandaloso!”. L’ufficiale di gara - che nel frattempo si era fermato avanti alla porta degli spogliatoi che ospitava gli arbitri e gli assistenti- percepiva il calciatore - che nel frattempo era giunto davanti alla porta dello spogliatoio che ospitava la sua squadra nel mentre di farvi ingresso- dire la seguente frase: “questi sono teste di c…”. Così come si evince dal referto dell’ufficiale di gara, anche detta frase sarebbe stata riferita all’operato dei direttori di gara. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 22.10.2012, sanzionava il giocatore con la squalifica per 2 gare effettive ed ammonizione con diffida, osservando che il Costa al termine della gara avrebbe rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose oltre che aver protestato. Proponeva tempestivo reclamo la Società Sampdoria la quale contestava tutta la ricostruzione dei fatti e gli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del Costa. In particolare evidenziava come non vi era alcuna espressione irriguardosa nelle frasi del giocatore e che vi sarebbe stata una inesatta ricostruzione fattuale e di percezione da parte dell’ufficiale di gara, per ciò che concerne la frase udita “questi sono teste di c….”. Al riguardo specificava che la distanza tra il Costa e l’ufficiale di gara, nel momento in cui quest’ultimo percepiva le parole del Costa, rendevano incerto il fatto che le medesime avevano una sicura riferibilità all’operato degli ufficiali di gara in quanto fra le prime espressioni percepite e quella sopra integralmente trascritta (“questi sono teste di cazzo”) era altresì intercorso un certo intervallo temporale. Nell’impugnazione si poneva in rilievo che la frase, in ogni caso, era impersonalmente indirizzata, e che non vi era alcuna prova che il Costa facesse riferimento all’attività dell’arbitro, e degli altri ufficiali di gara. In punto di fatto nell’impugnazione si sottolineava l’insussistenza della rilevanza disciplinare, delle prime frasi udite dall’ufficiale di gara sicuramente riferibili al Costa nel frangente in cui quest’ultimo si trovava vicino all’ufficiale di gara stesso. In buona sostanza, la società Sampdoria sosteneva come sarebbe mancato qualsivoglia elemento, nelle frasi riportate dall’ufficiale di gara, di connotato offensivo, non avendo poi tenuto il Costa un comportamento ingiurioso. Veniva pertanto richiesto l’annullamento in toto della decisione o subordinatamente la riduzione della squalifica anche con commutazione della squalifica stessa nella sanzione dell’ammenda. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. La descrizione degli eventi da parte di coloro i quali hanno redatto il rapporto non può che essere un sostanziale sunto degli accadimenti, così come percepiti dal singolo individuo, senza che la non testuale corrispondenza ne infici la portata. Ed infatti, nella specie, appare evidente che quanto rapportato dall’ufficiale di gara non è in contrasto con gli accadimenti nemmeno smentiti dalla reclamante, essendo pacifico il fatto che il Costa indirizzava all’operato degli ufficiali di gara delle doglianze. Appare allora evidente che la motivazione della decisione del Giudice Sportivo, secondo cui la gran parte delle frasi incriminate sono state rivolte all’indirizzo degli ufficiali di gara, uno dei quali percependole direttamente le ha esaurientemente riportate nel proprio referto, è sostanzialmente corretta. Al riguardo, il rapporto redatto trasfonde quanto percepito dall’ufficiale di gara costituendo detto rapporto la base incriminatrice della condotta. Nel merito, non di meno, a parere di questa Corte, mentre è certo che la prima parte della condotta – con le frasi sicuramente indirizzate all’operato degli ufficiali di gara – tenuta dal Costa giustifica la sanzione, non altrettanto può ricavarsi con assoluta certezza che l’altra parte della condotta (avvenuta avanti la porta dello spogliatoio occupato dalla società Sampdoria) con la frase ingiuriosa percepita dall’ufficiale di gara fosse in realtà effettivamente rivolta all’indirizzo dei medesimi. Conseguenzialmente risultano integrati gli estremi di un comportamento non ingiurioso bensì meramente irriguardoso, connotato nello specifico da circostanze, connotate da discontinuità, che debbono essere valutate nella sanzione da applicare in concreto. Ed infatti il Costa se sicuramente alludeva all’operato degli ufficiali di gara stessi, mentre si avviava verso gli spogliatoi, pur non avendoli direttamente insultati ha tenuto un comportamento non consono e contrario alle forme ed ai modi di educazione con cui ci si deve rivolgere ai rappresentanti degli Organismi Federali in quel momento identificabili negli ufficiali di gara. A ciò aggiungasi la connotazione comunque allusiva delle frasi usate. Conseguenzialmente deve essere ridotta la sanzione inflitta, non trattandosi appunto di condotta ingiuriosa, ma di comportamento irriguardoso e ineducato comunque circoscritto in un contesto assolutamente limitato e nemmeno palesemente plateale, così rideterminandosi la squalifica in una gara effettiva, oltre all’ammenda che si ritiene equo stabilire in € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il reclamo come sopra proposto, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37.7 C.G.S., dall’U.C. Sampdoria di Genova e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Costa Andrea a 1 giornata di squalifica e a € 10.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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