F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 12 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. DAVIDE TORCHIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 7, REGOLAMENTO F.I.G.C. AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.201 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 23.10.2012) 2) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO FORMATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 1 E 2, E 33 N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO FIGC AGENTI DI CALCIATORI, (NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 12 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. DAVIDE TORCHIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 7, REGOLAMENTO F.I.G.C. AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.201 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 23.10.2012) 2) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO FORMATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 1 E 2, E 33 N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO FIGC AGENTI DI CALCIATORI, (NOTA N. 585/641PF11-12 GT/DL DEL 27.7.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 33/CDN del 23.10.2012) A seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale in data 27.7.2012 a carico di Fabio Formato, nato il 7.11.1993, all’epoca dei fatti calciatore “giovane di serie”, per avere conferito all’agente di calciatori, titolare di licenza della F.I.G.C., in data 16.11.2011, mandato al fine della stipulazione di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico, senza lo status di calciatore professionista, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Agenti di Calciatori, e del contestuale deferimento a carico di Davide Torchia, per avere in concorso con il Formato, accettato tale mandato, senza effettuare i necessari controlli, volti ad accertare l’effettivo status di calciatore professionista del suo assistito, la Commissione Disciplinare Nazionale, con il Comunicato Ufficiale di cui in epigrafe, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha comminato al Formato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e al Torchia la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo,con distinti atti, Davide Torchia e Fabio Formato, ma con identici motivi di gravame, deducendo preliminarmente che il Giudice di prima istanza ha ritenuto in diritto che il “giovane di serie” non può conferire mandato ad un agente, motivando la propria decisione con una petizione di principio, in quanto non individua in concreto quella presunta norma ”chiara ed univoca” che vieterebbe una siffatta condotta. Al contrario l’art. 23 del Regolamento Agenti di Calciatori, espressamente consente ”al giovane di serie”, ancorché minorenne, di potersi fare assistere da un agente per il suo primo contratto da professionista. Solo un lettura fuorviante della norma potrebbe portare alla conclusione che il giovane di serie minorenne possa essere assistito e non anche quello maggiorenne. Una norma dell’ordinamento federale che ponesse il divieto di assistenza dell’agente al giovane di serie in vista della stipulazione di un contratto di prestazioni sportive,sarebbe palesemente illegittima in relazione ai principi costituzionali e dell’ordinamento statuale e come tale dovrebbe essere disapplicata dal Giudice. Deducono inoltre i ricorrenti che il Regolamento Agenti FIFA non pone alcun divieto di assistenza nei confronti dei giovani di serie,ma al contrario riconosce ad ogni e qualsiasi calciatore il diritto di essere assistito da un agente in vista della stipula di un contratto professionistico (artt. 2.22 comma 6 e 25 Regolamento FIFA) La Corte di Giustizia Federale preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi di Fabio Formato e Davide Torchia,in considerazione della loro connessione oggettiva e soggettiva. Entrambi i ricorsi, monotematici, sono fondati e meritano l’accoglimento. Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. è costituito dall’art. 3 secondo cui: ”L’Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica”, e dall’art. 23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il Regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell’art. 33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori ”giovani” che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall’art 23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria omologa dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, peraltro non prevista nei pregressi regolamenti nei quali la rappresentanza è sempre stata riconosciuta a tutti i calciatori senza alcuna distinzione di categoria, è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell’introdurre con l’art. 23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell’art. 3 del Regolamento Agenti. Diversamente opinando, il Regolamento Agenti di Calciatori della F.I.G.C. si porrebbe in insanabile contrasto con il Regolamento FIFA, che nelle sue premesse stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l’obbligo di redigere un proprio regolamento sulla attività degli agenti, che dovrà comunque contenere i principi espressi nel regolamento FIFA. Costituisce quindi necessario corollario di tale premessa, che poiché il Regolamento FIFA non pone alcun divieto di assistenza nei confronti dei giovani di serie, ma al contrario riconosce ad ogni e qualsiasi calciatore, senza discriminazioni di sorta, il diritto di essere assistito da un agente nella stipula di un contratto professionistico (artt. 2.22 comma 6 e 25 Regolamento FIFA) qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l’assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perche contrario alla normativa FIFA sovraordinata. Alla stregua delle considerazioni che precedono entrambi i reclami devono essere accolti e per l’effetto in riforma della decisione impugnata il Formato ed il Torchia devono essere assolti dai rispettivi addebiti, con la revoca delle sanzioni loro comminate. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), come sopra rispettivamente proposti dal sig. Davide Torchia e dal calciatore Fabio Formato, li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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