F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI: ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE GENOA CRICKET FC SPA), FRANCESCO SALUCCI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GENOA CRICKET FC SPA), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GIARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI GENOA CRICKET FC SPA) E DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET F.C., LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLE CONDOTTE DEI SUDDETTI TESSERATI, SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI: ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE GENOA CRICKET FC SPA), FRANCESCO SALUCCI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE GENOA CRICKET FC SPA), SEBASTIEN FREY, ANDREAS GRANQVIST, MARCO ROSSI, RODRIGO PALACIO, GIANDOMENICO MESTO, CESARE BOVO, JURAJ KUCKA, ALBERTO GIARDINO, DAVIDE BIONDINI, KAHKA KALADZE, CRISTOBAL JORQUERA TORRES, JOSE EDUARDO BISCHOFE, MIGUEL LUIS PINTO VELOSO, VALTER BIRSA, LUCA ANTONELLI (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI GENOA CRICKET FC SPA) E DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET F.C., LIMITATAMENTE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLE CONDOTTE DEI SUDDETTI TESSERATI, SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 15 novembre 2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 28/CDN del 9 ottobre 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha accolto l’eccezione di violazione del principio del “ne bis in idem” sollevata dai Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, accertando la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al deferimento del Procuratore Federale medesimo e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del deferimento stesso nei confronti dei predetti soggetti. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale: (i) del Sig. Enrico Preziosi, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all’inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi; (ii) del Sig. Francesco Salucci, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi; (iii) dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi; (iv) del Sig. Giuseppe Sculli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell’organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni “esigenza connessa al tifo”, commentando, tra l’altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione; (v) della Società, per l’accertamento della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv). Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del Sig. Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso e Luca Antonelli lamentavano la violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto il Giudice Sportivo si sarebbe già pronunciato sulla gara oggetto di contestazione, ritenendo meritevole di sanzione esclusivamente il comportamento dei tifosi del Genoa. Nel merito, i predetti Signori invocavano l’esimente dell’art. 54 c.p., per aver agito per la necessità di salvarsi dal pericolo di un grave danno alla persona. I Sig.ri Enrico Preziosi e Francesco Salucci eccepivano, a loro volta, la violazione del principio del “ne bis in idem”, per il medesimo principio di cui sopra, contestando, altresì, l’esistenza dei fatti loro ascritti. I Sig.ri Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa eccepivano di aver aderito ad una richiesta avanzata dalla Società e/o del capitano Marco Rossi e, comunque, di aver agito in una situazione di assoluta insicurezza ambientale. Il Sig. Giuseppe Sculli, rilevato che “nemo tenetur se detergere”, escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta. Innanzi alla Commissione Disciplinare comparivano il Procuratore federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l’accertamento delle responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: (i) al Sig. Enrico Preziosi, l’inibizione di un mese e l’ammenda di € 100.000,00; (ii) al Sig. Francesco Salucci, l’inibizione di quindici giorni; (iii) ai Sig.ri Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l’ammenda di € 30.000,00 ciascuno; (iv) al Sig. Giuseppe Sculli, la squalifica di 3 mesi; (v) alla Società, l’ammenda di € 300.000,00. Comparivano, altresì, i Sig.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il Sig. Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell’incolpato. La Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato e, conseguentemente, accoglieva l’eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del “ne bis in idem”, riconoscendo “la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al deferimento in questione e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti ascritti ai deferiti”. Per queste ragioni, la Commissione, accogliendo la predetta eccezione, dichiarava il deferimento in questione improcedibile nei confronti dei soggetti deferiti. Con la medesima decisione, la Commissione accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa – Siena, ed il Sig. Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il Sig. Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria, facendosi portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all’attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al Sig. Sculli la sanzione della squalifica per un mese ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale sostiene come la predetta decisione appaia viziata da error in judicando, in quanto, dichiarando esistente la violazione del principio del “ne bis in idem”, la Commissione non avrebbe tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto del deferimento e del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Ed, invero, a detta del Procuratore federale, mentre il Giudice Sportivo avrebbe comminato alla Società la sanzione di disputare le successive due gare a porte chiuse, a causa del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori, il deferimento del Procuratore Federale medesimo avrebbe avuto ad oggetto la consegna della maglie di giuoco da parte dei giocatori del Genoa ad alcuni sostenitori. A sostegno del fatto che il Giudice Sportivo si sia pronunciato esclusivamente sul comportamento dei sostenitori del Genoa, vi è la segnalazione di prova televisiva, da parte della Procura Federale, ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, quindi, esclusivamente al comportamento della tifoseria. Per questi motivi, il Procuratore federale chiede l’annullamento parziale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, la ritrasmissione degli atti alla Commissione medesima ai fini della pronuncia sul merito. Contro il ricorso del Procuratore federale hanno presentato, attraverso diverse memorie, controdeduzioni i Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli e la Società. Tutti i predetti soggetti insistono per l’accertamento della violazione del principio del “ne bis in idem”, rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe reso la propria pronuncia su tutto quanto oggetto di risultanze probatorie contenute negli atti ufficiali a lui rimessi, emettendo provvedimenti disciplinari sulle condotte della tifoseria del Genoa, in quanto meritevoli di essere sanzionate, e non sanzionando il comportamento dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società in quanto non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanzionatorio. A detta dei suddetti soggetti, quindi, il Giudice Sportivo avrebbe già esaminato anche la condotta dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società, ritenendola non meritevole di essere sanzionata, con la conseguente necessità di considerare il deferimento del Procuratore federale improcedibile, in quanto avente ad oggetto le medesime circostanze prese in esame dal Giudice Sportivo. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 15 novembre 2012, sono presenti il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi, il quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello, nonché l’Avv. Grassani, per la Società, i tesserati e, su delega dell’Avv. Cappellini, per il Sig. Palacio, nonché l’Avv. Bianchi, per il Sig. Biondini, l’Avv. Longo, per il Sig. Birsa ed il Segretario Generale del Genoa, Sig. Abagnara. Il ricorso è fondato. La Corte Federale di Giustizia, esaminati gli atti, rileva come le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo siano differenti: le prime riguardano il comportamento tenuto dai giocatori, dal Presidente e dal dirigente del Genoa, in relazione all’atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre le seconde hanno ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Quanto appena detto appare confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori. Si tratta, dunque, di fatti diversi commessi da soggetti diversi, uniti solo da un vincolo di occasionalità con riferimento alla gara in questione. Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo, appare, peraltro, evidente che quest’ultimo abbia valutato il solo comportamento della tifoseria del Genoa ed ha di conseguenza ritenuto di irrogare una sanzione solo in relazione a detto comportamento. Non si può sostenere, pertanto, che la condotta in questione sia stata valutata ed implicitamente trattata dal Giudice. Per tali motivi, la Corte ritiene che non sussista, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” e che, pertanto, sia necessario rimettere la decisione alla Commissione Disciplinare Nazionale, perché quest’ultima esamini nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S..
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