F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EBAGUA OSARINEM SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EBAGUA OSARINEM SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Ebagua Osarinem. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Reggina/Varese disputato il 3.11.2012, il calciatore Ebagua Osarinem assumeva un comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e, a fine gara, sul rettangolo di giuoco, con atteggiamento aggressivo, strattonava con veemenza un calciatore della squadra avversari; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.11.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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