F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CARANNANTE VINCENZO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/MATERA CALCIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CARANNANTE VINCENZO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/MATERA CALCIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)
Con atto di impugnazione presentato in termini, la S.S. Sant’Antonio Abate ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che infliggeva al proprio allenatore, Sig. Carannante Vincenzo, la squalifica per 3 gare effettive con motivazioni contenute sul Com. Uff. n.51 del 14.11.2012. La società ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, escludeva categoricamente che il Sig. Carannante avesse rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo di un Assistente Arbitrale e, per tali assunti difensivi, chiedeva l’annullamento della squalifica. Tanto premesso, la Corte osserva: - le doglianze prospettate dalla reclamante non sono fondate e determinano il rigetto del reclamo; - i comportamenti commessi dal Carannante sono, incontrovertibilmente, descritti dall’Assistente Arbitrale nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall’art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito dalle deduzioni difensive della ricorrente, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell’attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua in relazione ai comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Carannante. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al Carannante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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