• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. DEL F.C. NISSA S.S.D. A.R.L. AVVERSO SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ROCCIA GABRIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL FATTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. (NOTA N. 1647/135PF12- 13/AM/MA DEL 26.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. DEL F.C. NISSA S.S.D. A.R.L. AVVERSO SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ROCCIA GABRIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL FATTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. (NOTA N. 1647/135PF12- 13/AM/MA DEL 26.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012)
Con atto in data 15.11.2012, la società F.C. Nissa S.S.D. A.R.L. ha proposto ricorso per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Com. Uff. n. 217 dell’11.6.2012, con la quale la odierna ricorrente è stata condannata a pagare, in favore del sig. Dario Rocco, la somma di € 15.000,00 nonché della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 nei confronti del sig. Roccia Gabriele, nella qualità di Presidente della F.C. Nissa S.S.D. A.R.L.; penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, nei confronti della predetta Società. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. del C.G.S. (norme applicabili nel giudizio di revocazione in forza del rinvio alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza, operato dall’art. 39.3 dello stesso C.G.S.), ad inviare copia dei motivi di ricorso alle controparti, da identificare, in relazione alla impugnazione della decisione della Commissione Accordi Economici, nel sig. Dario Rocco, e con riferimento alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, nella Procura Federale atteso che il procedimento, definito con la decisione della C.D.N., ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dal F.C. Nissa S.S.D. A.R.L. di Caltanissetta e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39, COMMI 1E 2, C.G.S. DEL F.C. NISSA S.S.D. A.R.L. AVVERSO SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ROCCIA GABRIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL FATTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. (NOTA N. 1647/135PF12- 13/AM/MA DEL 26.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 26.10.2012)"