F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’U.S.D. PAGAZZANESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PAGAZZANESE/VILLONGO CALCIO DEL 09.09.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DALL’U.S.D. PAGAZZANESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PAGAZZANESE/VILLONGO CALCIO DEL 09.09.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012)
La U.S.D. Pagazzanese ha proposto ricorso per revocazione della delibera di omologazione del risultato della gara tra la U.S.D. Pagazzanese e la A.S.D. Villongo Calcio disputata in data 9.9.2012, resa dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia con Com. Uff. n. 16/C.R.L. del 13.9.2012, valida per il Campionato Cat. Promozione Girone D Lombardia Stagione Sportiva 2012/2013. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha rilevato che: - nella gara del 9.9.2012 tra la ricorrente e la A.S.D. Villongo Calcio prendeva parte il calciatore Spreafico Roberto indicando quale elemento identificativo il numero di matricola 3.211.805 riprodotto su tesserino F.I.G.C.; - tale gara terminava con il risultato di 0-1 a favore dell’U.S.D. Villongo Calcio e il risultato conseguito sul campo veniva omologato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia con la delibera oggetto del ricorso; - in data 25.10.2012 è venuta a conoscenza, tramite delibera del Giudice Sportivo relativa - alla partita tra la A.S.D. Villongo Calcio e la San Paolo D’Argon di cui al Com. Uff. n. 24/C.R.L. in pari data che “il calciatore Spreafico Roberto nato l’8.7.1981 della Società A.S.D. Villongo Calcio…non risulta tesserato per la Società in questione risultando tuttora svincolato. Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.L., nonché dell’Ufficio Centrale”; - il Giudice Sportivo Regionale provvedeva a non omologare il risultato conseguito sul campo e assegnava d’ufficio la vittoria con il punteggio di 3 a 0 alla Società San Paolo D’Argon; - la delibera del Giudice Sportivo con riferimento all’omologa del risultato della partita oggetto del presente ricorso risultava inappellabile o comunque divenuta irrevocabile per lo spirare dei termini d’impugnazione; - costituiva, pertanto, “fatto nuovo” legittimante l’azione ex art. 39 C.G.S. il provvedimento del Giudice Sportivo nel quale si evidenziava la irregolarità della posizione del calciatore Spreafico Roberto. Per queste ragioni la ricorrente ha concluso chiedendo in via principale, in applicazione dell’art. 17 comma 5 C.G.S., di adottare a carico dell’A.S.D. Villongo il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con la U.S.D. Pagazzanese del 9.9.2012 e, in via subordinata, di rimettere in termini la ricorrente per la proposizione del reclamo ex art. 46 commi 3 e ss C.G.S. avverso la regolarità della gara tra U.S.D. Pagazzanese e A.S.D. Villongo. Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto, a giudizio della Corte, non costituisce “fatto nuovo” legittimante il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. il richiamato provvedimento emesso dal Giudice Sportivo competente. Inoltre ritiene la Corte doversi rimettere gli atti alla Procura Federale per le opportune indagini sulla posizione del calciatore Spreafico Roberto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e revisione ex art. 39, commi 1 e 2 C.G.S., come sopra proposto dall’U.S.D. Pagazzanese di Pagazzano (Bergamo). Rimette gli atti alla Procura Federale per verificare la posizione del calciatore Roberto Spreafico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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