F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIATORE MENDES DA SILVA ERIC (TESSERATO C.U.S. CHIETI A.S.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA C.U.S. CHIETI/LORETO APRUTINO DEL 27.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 219 del 27.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALCIATORE MENDES DA SILVA ERIC (TESSERATO C.U.S. CHIETI A.S.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA C.U.S. CHIETI/LORETO APRUTINO DEL 27.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 219 del 27.11.2012) Il calciatore Mendes Da Silva Eric, tesserato in favore del CUS Chieti partecipante al Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 219 del 27.11.2012) che gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate perchè, espulso per doppia ammonizione e reiterato comportamento scorretto nei confronti di un avversario, prima di lasciare il campo protestava vivacemente e profferiva continue ingiurie all'indirizzo degli arbitri. Contesta l'eccessiva severità della sanzione, di cui chiede una riduzione, e nega di aver mantenuto comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara. Il reclamo, privo di fondamento, va respinto. Dal referto arbitrale risulta inoppugnabilmente che il Mendes, allorché gli venne notificato il provvedimento di espulsione, manifestò con veemenza la sua contrarietà, urlando come un forsennato, scalciando il palo di una porta ed offendendo più volte gli ufficiali di gara. Corretta ed in armonia col disposto di cui all'art.19, comma 4 C.G.S. si palesa pertanto la valutazione dell'accaduto fatta, per la determinazione del ''quantum'' sanzionatorio, in prima istanza, sicché le richieste avanzate non possono avere alcun accesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mendes Da Silva Eric. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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