F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIATORE FOTI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO DEL CALCIATORE FOTI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il sig. Salvatore Foti ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1° Divisione Lecce/Sudtitol, gli veniva inflitta la squalifica per 3 giornate per “comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte e ne chiedeva la riduzione a 2 giornate. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. Infatti, pur dovendosi stigmatizzare con nettezza il comportamento del tesserato, meritevole di censura e, dunque, di sanzione disciplinare, come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, occorre tenere presente che il tesserato ha pronunciato in un unico contesto le espressioni offensive -peraltro in un momento di concitazione agonistica- e che ha accettato immediatamente la decisione relativa all’espulsione senza alcuna contestazione. Inoltre, va considerato che il sig. Foti non è recidivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Foti Salvatore, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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