COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSIO DI BISCEGLIA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA TOR TRE TESTE PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSIO DI BISCEGLIA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA TOR TRE TESTE PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 23-8-2012 ha trasmesso alla Procura Federale per le opportune valutazione copia di un articolo apparso sul quotidiano “Il Corriere Laziale” in cui vengono riportate, tra virgolette, alcune dichiarazioni rilasciate al suddetto organo di informazione del Sig. Alessio Di Bisceglia, copresidente del G.S.D. Nuovo Tor Tre Teste. La Procura Federale, dalla lettura dell’articolo, ha rilevato, tra le diverse dichiarazioni rilasciate da dirigenti in occasione della composizione dei gironi del campionato regionale Juniores d’Elite, che il Sig. Di Bisceglia ha espresso giudizi ed espressioni allusive e lesive della reputazione dell’organizzazione federale e nello specifico del C.R. lazio dichiarando testualmente: “Cambia poco tanto statistiche alla mano già sappiamo chi vincerà il campionato” e quindi, osservato che non vi è stata alcuna smentita al contenuto dell’articolo né da parte dell’interessato né dalla scoietà di appartenenza e che il comportamento del Di Bisceglia appare rilevante sotto il profilo disciplinare in chiara violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza e probità di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS, provvedeva al deferimento. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Alla riunione compariva il deferito Di Bisceglia che affermava come l’intervista fosse stata telefonica ed all’affermazione del giornalista che il sorteggio era stato fortunato in quanto il Tor Tre Teste era stato inserito nel girone B, lui aveva replicato affermando semplicemente che, statisticamente, la squadra da battere restava il Tor di Quinto che era andato in finale negli ultimi dieci anni. La sua affermazione era priva di alcuna dietrologia e risultava solo un omaggio all’indubbia forza della consorella conclamata dai successi ottenuti negli anni. La Procura Federale riteneva invece sussistere gli addebiti e richiedeva per la società Nuova Tor Tre Teste l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e per il dirigente l’inibizione di mesi tre. Ritiene la Commissione che gli addebiti, quantomeno dal punto di vista soggettivo, non siano pienamente provati. Infatti le affermazioni riportate nell’intervista possono essere lette in almeno due modi. Da un lato come semplice riconoscimento della irrilevanza del sorteggio rispetto al dato statistico che vuole alcune società come protagoniste del campionato, indipendentemente dalla composizione dei gironi, con particolare riferimento alla società Tor di Quinto, che ha inanellato una serie di successi e di partecipazione alle finali negli ultimi anni e dall’altro come maliziosa insinuazione che, tali risultati, siano in qualche misura agevolati se non predisposti da una regia occulta che condizioni le decisioni organizzative ed arbitrali. L’analisi letterale delle espressioni riportate nell’articolo non è univoca, da un lato milita per la prima ipotesi il richiamo alla statistica contenuto nella frase attribuita al Di Bisceglia, dall’altro milita per la seconda l’allusione al “contentino” che verrebbe dato ora all’una ora all’altra delle antagoniste. Le espressioni, quindi, seppur potenzialmente allusive, non possono essere univocamente considerate come lesive del prestigio degli organi federali ed, a tal fine, non può essere ignorata la difesa del deferito che ha ribadito come non volesse minimamente mettere in dubbio la correttezza della gestione dei campionati ma solo genericamente contestare al giornalista che il sorteggio sulla composizione dei gironi potesse in qualche modo influenzare il risultato finale. A fronte di queste emergenze i deferiti vanno quindi prosciolti dall’addebito in quanto il fatto ascritto non costituisce violazione delle norme invocate Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle incolpazioni ascritte. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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