F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL SIG. SCARABELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.20212)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL SIG. SCARABELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.20212) Con reclamo del 4.12.2012, la A.S. Virtus Pavullese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la quale ha irrogato la squalifica per 5 gare effettive al Sig. Scarabelli Alessandro, allenatore della società reclamante, perché “espulso per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale accompagnata da espressione blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente e reiterava le espressioni offensive anche all’indirizzo di un Assistente Arbitrale”. La ricorrente ha dedotto che il contenuto del referto dell’Arbitro avrebbe ritratto una situazione non conforme alla realtà in quanto il comportamento del Sig. Scarabelli è consistito unicamente in una protesta decisa, anche se sbagliata, all’indirizzo del Direttore di gara, escludendo categoricamente che lo stesso abbia usato parole offensive e blasfeme. Sulla base di tali argomentazioni difensive la società appellante chiedeva a questa Corte di riformare la decisione di prime cure. Chiedeva, inoltre, di essere sentita alla presenza della terna arbitrale. Alla riunione nessuno è comparso per la ricorrente. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, i comportamenti commessi dallo Scarabelli sono, incontrovertibilmente, descritti dal Direttore di gara nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall’art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito dalle deduzioni difensive della ricorrente, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell’attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua in relazione alla pluralità e gravità dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dallo Scarabelli. Non si ritiene, infine, necessaria l’audizione della terna arbitrale stante la fede probatoria privilegiata del referto così come in precedenza evidenziata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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