F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. DI MARCO MARIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. – (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 13.7.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. DI MARCO MARIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. - (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 13.7.2012) L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Universitario Sportivo Chieti, con atto del 19.7.2012, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale e resa pubblica con il Com. Uff. n. 4/CDN in data 13.7.2012, con la quale, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 23.4.2012 per non aver provveduto al deposito entro il 12.7.2011, h. 18, della documentazione attestante la disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5 L.N.D., conformemente a quanto prescritto al n. 10 punto A del Com. Uff. N. 681 del 1°.6.2011 della Divisione stessa, sono state inflitte le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 alla società reclamante e della inibizione per giorni 30 al sig. Di Marco Mario, Presidente pro-tempore, rispettivamente a titolo di responsabilità diretta del CUS Chieti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante, e a quest’ultimo per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del Codice stesso. In particolare, il sopra menzionato n. 10 punto A del Com. Uff. n. 681/2011 della Divisione Calcio a 5 prescriveva che, ai fini dell’ammissione al campionato di Serie A2 per la Stagione Sportiva 2011/2012, le società istanti dovessero depositare anche via fax presso la Segreteria della suddetta Divisione la dichiarazione attestante la disponibilità di campo di gioco omologato, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione stessa, rilasciata dall’Ente proprietario, ovvero, nel caso che la società interessata avesse stipulato convenzione con l’Ente proprietario dell’impianto per la sua gestione, sottoscritta dalla società medesima, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente proprietario; l’inosservanza di tale adempimento, entro il termine ivi previsto, avrebbe costituito illecito disciplinare. Con riferimento a tale prescrizione, l’appellante, nel suo gravame, fa rilevare, anche sulla base di documentazione allegata (delibera n. 1709 del 5.12.2002 del Comune di Chieti), che “la gestione diretta dell’A.S.D. Cus Chieti riguardante il Palasport di Santa Filomena non prevede e non coinvolge a nessun titolo, nella gestione, il proprietario finale, che è il Comune di Chieti”, essendo stato realizzato tale impianto direttamente dal Cus Chieti in virtù di più ampio accordo di programma tra Comune e Università D’Annunzio, e che al CUS “la gestione è stata completamente demandata senza nessun vincolo contrattuale se non quello di riservare e di destinare l’impianto anche all’utilizzo pubblico”; e pertanto chiede la totale riforma della decisione della C.D.N., con il ritiro della inibizione nei confronti del Presidente pro-tempore e la cancellazione dell’ammenda nei confronti della A.S.D. reclamante. Il ricorso non ha fondamento. La difesa della ricorrente e del suo Presidente pro-tempore, infatti, non ha portato elementi probatori atti a contestare l’affermazione, contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, e prima nella segnalazione della Co.Vi.So.D e nel deferimento della Procura Federale, della mancata allegazione e deposito da parte dell’ASD di idonea documentazione relativa allo strumento convenzionale, con il quale alla stessa è assicurata giuridicamente la disponibilità dell’impianto di gioco, come richiesto dal n. 10 punto A del Com. Uff. n. 681/2011 (sopra trascritto nella sua parte essenziale e qui rilevante), per il caso in cui, come nella fattispecie de qua, tale disponibilità si fondi su titolo gestorio e non proprietario. Ciò tanto più se si considera che dalla delibera n. 1709/2002 del Comune di Chieti – pure allegata al ricorso presentato a questa Corte - e in specie dalla sua parte dispositiva, ove si affermava che la delibera stessa “ha valore sinallagmatico”, e come tale se ne stabiliva l’assoggettamento alla sottoscrizione anche da parte del presidente del CUS Chieti (sì da far trasparire – in ipotesi – la configurabilità di quell’atto come una fattispecie di accordo amministrativo), risulta comunque con ogni evidenza proprio il fondamento a titolo obbligatorio, e non traslativo della proprietà, della disponibilità dell’impianto, in funzione del quale l’atto stesso si sarebbe potuto a suo tempo opportunamente allegare dalla odierna reclamante alla domanda di ammissione al campionato ai fini dell’osservanza della disposizione in esame. Quanto all’eccezione – sollevata in particolare in udienza – della possibilità di una presa di conoscenza indiretta da parte della Divisione dell’effettivo stato e consistenza del titolo giuridico giustificativo della disponibilità dell’impianto di gioco, in quanto deducibile dal Foglio di censimento per l’anno in oggetto e in specie dalla documentazione relativa all’omologazione dell’impianto stesso, a sua volta dichiarata nel suddetto Foglio, va rilevato che la prova della disponibilità dell’impianto a titolo gestorio, da fornire per l’anno di riferimento, ai sensi del n. 10 del punto A del Comunicato, mediante allegazione e deposito di idonea documentazione, costituisce adempimento formale, nel corpo della pratica per l’ammissione al campionato, la cui mancata osservanza nel termine previsto è espressamente qualificata dalla disposizione in questione come illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 10, comma 3bis, C.G.S., dunque sanzionabile a carico del Sig. Di Marco, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della ASD istante, cui è ascrivibile la condotta omissiva, e della ASD stessa a titolo di responsabilità diretta, in virtù del rapporto di immedesimazione organica intercorrente con il primo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo Codice. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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