F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESCO GUIDOLIN SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 dell’8.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANCESCO GUIDOLIN SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 dell’8.10.2012)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 dell’8.10.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al signor Francesco Guidolin, allenatore dell’Udinese, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa”. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Napoli/Udinese del 7.10.2012. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Udinese Calcio S.p.A., chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata la sua commutazione in ammenda. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte di Giustizia Federale, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia fondata, e dunque da accogliere, la domanda subordinata di cui al reclamo in esame con cui è chiesto alla Corte di commutare la squalifica in ammenda, che la Corte ritiene di fissare in € 5.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti, deve ritenersi la condotta del Guidolin non ingiuriosa, anche se certamente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. L’espressione adoperata (“avete paura..avete paura… avete paura di fischiare”), avuto anche riguardo al contesto nel quale la stessa si inserisce, non può essere ritenuta lesiva della personalità degli Ufficiali di gara ovvero offensiva del loro decoro e della loro dignità, risultando piuttosto la stessa, come detto, irriguardosa ed irrispettosa e comunque per questa ragione meritevole di essere sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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