F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 361/320PF11-12/SP/AC DEL 18.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 10.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 361/320PF11-12/SP/AC DEL 18.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 10.10.2012) Premesso che il ricorso proposto dall’U.S. Grosseto S.r.l. è volto a contestare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha inflitto al Presidente della predetta Società Signor Piero Camilli la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 e alla stessa società la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta per violazione ascritta al suo dirigente e legale rappresentante ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 5, comma 2, C.G.S., entrambe irrogate a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 5, comma 1, C.G.S.; - considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che il Signor Camilli ha effettivamente espresso, in occasione di dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva e riportate da organi di stampa e da siti web, giudizi lesivi della reputazione del Signor Pasquale Foti, Presidente della Società Reggina Calcio S.p.A., al quale è stata riferita la seguente frase dal Camilli: “Foti è uno sporco”; - rilevato che, pur tenendo conto del contesto nel quale è stata pronunciata la suddetta frase (al termine della gara Reggina-Grosseto e in occasione di uno scambio di battute molto accese, seppur nell’ambito di un dibattito svoltosi a distanza, pronunciate nel corso delle interviste giornalistiche del dopo-gara fatte ai presidenti delle due squadre), essa assume un significato particolarmente denigratorio nei confronti del destinatario della stessa, decontestualizzandosi dall’ambito del racconto dei fatti attinenti alla partita appena conclusa o ad aspetti ad essa riferibili, indirizzandosi direttamente nei confronti del tesserato della F.I.G.C. Signor Foti ed intendendo, quindi, colpire quest’ultimo, a rappresentare dunque un evidente atteggiamento ben poco commendevole e lontano dal doveroso comportamento di lealtà, non solo sportiva ma anche civile, che si impone ad ogni tesserato; - ritenuto, quindi, che il fatto ascritto al comportamento del Signor Camilli, che ha condotto alle sanzioni irrogate in questa sede gravate, risulta confermato dagli atti prodotti, dai quali emerge la certezza che la frase pronunciata è riferibile ad una dichiarazione indubitabilmente di grave portata offensiva nei confronti del Signor Foti e che l’espresso richiamo alle norme del C.G.S., che configurano la fattispecie sopra descritta, evidenziate con puntualità nella decisione dei primi Giudici, integra con adeguata sufficienza la motivazione del provvedimento sanzionatorio adottato e qui gravato; - valutato, in definitiva, che i motivi di ricorso non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta sia al Camilli che alla Società Grosseto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it