F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012)
Con reclamo ritualmente proposto la F.C. Juventus S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012) ha irrogato, seguito gara Fiorentina/Juventus del 25.9.2012) l'ammenda di € 20.000,00 “per avere un gruppo di suoi sostenitori, al termine della gara, fatto irruzione in un bar sito all'interno dello stadio, forzando la porta di ingresso, danneggiando gli arredi e asportando alcune confezioni di prodotti esposte per la vendita; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Con i motivi scritti la reclamante ha posto in dubbio che gli autori del gesto, peraltro non individuati, possano essere stati suoi sostenitori. Ha, altresì, invocato l'applicazione della esimente di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S. che prevede anche l'esclusione della sanzione qualora vi sia stata la sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, c. 1, C.G.S.. Ha rilevato, altresì, che la gara era stata disputata in trasferta e che, pertanto, la responsabilità dei controlli all'interno dell'impianto di gara era da attribuirsi, in via esclusiva, alla società ospitante, senza che la società ospitata potesse intervenire in alcun modo per evitare comportamenti violenti dei propri tifosi. Infine, ha segnalato, producendo documenti ad hoc, che essa reclamante, nel corso degli anni, si era sempre attivata con le FF.OO., collaborando con le stesse per la identificazione, come nel caso di specie, di soggetti autori di atti di violenza. Invocava, infine, per dimostrare anche la sussistenza dell'art. 13 lettera a) C.G.S., il fatto che essa si era, da tempo, dotata non solo del modello organizzativo ex L.231/2001 e di un codice etico ed in particolare di un modello organizzativo interno denominato “organigramma gestione e sicurezza” atto a regolamentare l'opera degli addetti alla sicurezza all'interno dello stadio in occasione delle gare. Ha, quindi, concluso chiedendo che fosse ritenuta la sussistenza della esimente di cui all'art. 14, c. 5, C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1, lettere a) e b) C.G.S. e di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 9.11.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva questa Corte, quanto alla identificazione degli autori del gesto, che è prassi costante, al termine delle gare, che il deflusso dei sostenitori della società ospitata avvenga, sotto la vigilanza degli stewards, dopo il deflusso dei sostenitori della società ospitante e ciò al fine di prevenire possibili contatti e atti di violenza. Quanto, quindi, riferito dal rappresentante della Procura Federale, su segnalazione del Dirigente Servizio O.P., non può essere revocato in dubbio circa l'identificazione di coloro i quali hanno posto in essere le condotte violente e la loro appartenenza alla tifoseria juventina. Né può essere valutato positivamente il rilievo della “gara in trasferta” posto che, comunque, i meccanismi di prevenzione e vigilanza affermati dalla reclamante, sono, all'evidenza e nel caso di specie, risultati del tutto mancanti o insufficienti. Osserva, infine, questa Corte, che non possono accogliersi le richieste conclusive esplicitate nei motivi scritti finalizzate all'annullamento della sanzione disciplinare irrogata atteso che, in considerazione dell'evolvere delle accertate condotte violente, la reclamante non ha provato, ex art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S., di avere efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi nel corso del deflusso, incontrollato, dei propri sostenitori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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