F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX. ART. 37.7 C.G.S. DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA: – PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARILLÀ ANTONINO; – PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SPAGNUOLO GIAMPAOLO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/ VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX. ART. 37.7 C.G.S. DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA: - PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARILLÀ ANTONINO; - PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SPAGNUOLO GIAMPAOLO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/ VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
La società Reggina Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012, a seguito della gara Reggina/Varese del 3.11.2012- Campionato Serie B- con il quale sono state comminate le seguenti sanzioni: - squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Barillà Antonino "per avere, a fine gara, sul rettangolo di giuoco, con atteggiamento aggressivo, strattonato con veemenza un calciatore della squadra avversaria ;infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura
federale; - squalifica per 3 giornate effettive di gara all'allenatore Spagnuolo Giampaolo "per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono offensivo e minaccioso, espressioni irriguardose, offensive ed accuse di parzialità". In ordine al reclamo concernente la posizione del giocatore Barillà Antonino, da un'attenta disamina degli atti ufficiali si evince quanto segue: - nel rapporto del collaboratore della Procura Federale, signor Longo Giacomo, si legge che lo stesso ha visto che "il calciatore della Reggina Barillà Antonino e il calciatore(..)venivano alle mani e constatava che al calciatore della Reggina Barillà Antonino fuoriusciva sangue dal setto nasale"; - nel rapporto dell'arbitro designato per la gara, Gianluca Manganiello, l'unico notazione riguardante il giocatore Barillà Antonino viene così riportata:(..) Seppure a causa del grosso groviglio di calciatori, non vedo il momento del contatto fisico, riconosco il n. 17 della Reggina/Barillà Antonino con del sangue sul volto"; - nel rapporto dell'assistente n. 1, Melloni Massimo, si legge: "(..) e il calciatore Barillà Antonino n. 17 soc. Reggina che cercavano di colpirsi con pugni senza riuscire nel loro intento in quanto gli altri giocatori si frapponevano tra loro"; - nel rapporto dell'assistente, signor Carbone Ciro, si legge soltanto: "data la grande ressa e concitazione del momento riuscivo solo a distinguere i calciatori (..) e sig. Barillà Antonino n. 17 (Reggina) che si spingevano e strattonavano entrambi subito trattenuti dai calciatori delle rispettive squadre. Successivamente notavo che il calciatore Barillà Antonino (Reggina) aveva il viso insanguinato". Questa Corte di Giustizia Federale, considerato che dalla lettura di tutti i rapporti ufficiali si evince un momento di particolare concitazione cui hanno preso parte più persone, ritenendo altresì che da tutti gli atti ufficiali, non risulta possibile attribuire un ruolo determinato al calciatore Barillà Antonino, che certamente era presente nel contesto, ma del quale non si rilevano azioni particolari oltre allo spingere ed allo strattonarsi con altri, in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce la sanzione inflitta al calciatore Barillà Antonino ad 1 giornata, oltre all'ammenda di € 5.000,00. In ordine al reclamo concernente la posizione dell'allenatore in seconda, Spagnuolo Giampaolo, analizzando gli atti ufficiali della gara, si evince che: - nel rapporto dell'arbitro designato, Gianluca Manganiello, si legge che "(..) nel contempo ricevevo pesanti proteste per il mio operato dall'allenatore in seconda della Reggina, sig. Spagnuolo Giampaolo(..); - nel rapporto del Quarto Ufficiale, Pietro Dei Giudici, l'unica frase riportata dell'allenatore, è la seguente: "Siete tutti in malafede, è vero siete in malafede", frase questa che non risulta riferita ad alcun soggetto determinato ma alla generalità di tutte le persone indeterminate. Questa Corte di Giustizia Federale, tenuto conto pertanto che l'espressione pronunciata dall'allenatore Spagnuolo Giampaolo, è indubbiamente ingiuriosa, ma risulta rivolta alla generalità e quindi a nessuno individuo in particolare, ritiene non ricorrere alcuna aggravante specifica e quindi, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce a due giornate effettive di gara la sanzione inflitta all'allenatore Spagnuolo Giampaolo, in applicazione dell'art. 19 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37.7 C.G.S., come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria infligge: - al calciatore Barillà Antonino la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l’ammenda di € 5.000,00; - al signor Spagnuolo Giampaolo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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