F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL SIG. SAU DANIELE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012)
La A.S.D. Comelt Toniolo Milano, partecipante al Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che ha inflitto all'allenatore di essa reclamante, Sau Daniele, la squalifica fino al 28.2.2013 perchè, al termine della gara New Team/Colmet Toniolo dell'8.12.2012, mordeva al naso un calciatore avversario cagionandogli una lieve fuoriuscita di sangue nonchè per aver minacciato gravemente i calciatori della società ospitante che si accingevano a raggiungere gli spogliatoi ritardandone l'accesso per circa 10' (Com. Uff. n.261 del 12.12.2012). Fa presente che il Sau reagì al tentativo di un avversario che cercava di aggredirlo e, anche con riferimento a specifici precedenti giurisprudenziali, chiede una riduzione della squalifica. L'appello, fondato, va accolto. Senza voler comunque sminuire le gravi responsabilità del tesserato, è da considerare che, secondo le risultanze del referto arbitrale, il Sau pose in essere il suo atto di violenza quando il calciatore avversario ''benchè trattenuto dai compagni'', riuscì ad avvicinarglisi ''arrivando con uno scatto della testa a fare il gesto di colpirlo sul viso''. La dinamica dell'accaduto, icasticamente descritta dal direttore di gara, se ovviamente non giustifica la reazione dell'incolpato, vale però, come circostanza attenuante, a sminuirne la gravità e comporta una riduzione della squalifica che questo collegio reputa di contenere entro il termine del 15.2.2013. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Sau Daniele al 15.2.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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