LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/U.S.CALCIO COLOGNESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia ALTOBELLI/U.S.CALCIO COLOGNESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Mattia ALTOBELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale prevista dall’accordo economico depositato.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig. Mattia ALTOBELLI della somma di €.7.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso
entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.