LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SPOLTORE/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio SPOLTORE/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2012 il sig.Alessio SPOLTORE , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.8.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.
La Società non presentava alcuna memoria in propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO al pagamento in favore del sig.Alessio SPOLTORE, della somma di €.3.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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