COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 21.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.30 della Società A.S.D. SOVERATO V. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 29.11.2012 (squalifica dell’allenatore SGRO Matteo fino al 3/1/2013, fino al 29/3/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 21.12.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.30 della Società A.S.D. SOVERATO V.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.18 SGS del 29.11.2012 (squalifica dell’allenatore SGRO Matteo fino al 3/1/2013, fino al 29/3/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
esqualifica del calciatore RIEY Giuseppe
considerato che deve essere confermata la del fatto allo stesso contestato;
che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore allo stesso ascritti e deve essere ridotta;
squalifica inflitta all’allenatore Sgro Matteo tenuto conto ddella natura, entità e modalità Riey Giuseppe appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti
P.Q.M.
conferma la squalifica inflitta all’allenatore SGRO Matteo, riduce la squalifica inflitta al Sig. RIEY Giuseppe fino al 15 FEBBRAIO
2013 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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