COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 21.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società U.S. SANT’ANNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 6.12.2012 (inibizione dell’assistente di parte LEONE Serafino fino al 30/6 f/2013, squalifica del calciatore RIBECCO Francesco per UNA gara per recidiva in ammonizione IV infr.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 21.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società U.S. SANT’ANNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 6.12.2012 (inibizione dell’assistente di parte LEONE Serafino fino al 30/6 f/2013, squalifica del calciatore RIBECCO Francesco per UNA gara per recidiva in ammonizione IV infr.). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la squalifica inflitta al calciatore Ribecco Francesco è scaturita per l’espulsione diretta e nonn per doppia ammonizione; considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sia all’’assistente ndi parte Leone Serafino che al calciatore Ribecco Francesco della Società S.Anna sono congrue ed rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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