COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.35 della Società A.S.D. JUVELINEA ALTO JONIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 6.12.2012 (inibizione del dirigente NAPOLI Rocco fino al 28/2/2013, squalifica del calciatore GRILLO Federico fino al 19/5/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.35 della Società A.S.D. JUVELINEA ALTO JONIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.77
del 6.12.2012 (inibizione del dirigente NAPOLI Rocco fino al 28/2/2013, squalifica del calciatore GRILLO Federico fino al
19/5/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, ed in particolare che il dirigente Napoli Rocco, assistente arbitrale, è stato espulso a seguito di entrata abusiva in campo, con offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro;
che il calciatore Grillo Federico, espulso per offese proferite nei confronti del direttore di gara, successivamente alla notifica del cartellino rosso, come riferisce il rapporto arbitrale, tentava di aggredire l'arbitro fermato prontamente dai compagni di squadra;
che per potersi configurare un tentativo di aggressione devono sussistere atti idonei, diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica, non portata a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'aggressore, mentre nella specie il fatto può essere inquadrato nella fattispecie dell’aggressione verbale;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
riduce l’inibizione del dirigente NAPOLI Rocco fino al 28 GENNAIO 2013;
riduce la squalifica del calciatore GRILLO Federico fino al 28 GENNAIO 2013; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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