COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.36 della Società A.S.D. CAVITA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 13.12.2012 (squalifica del calciatore GHERARDI Giuseppe fino al 13/6/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.36 della Società A.S.D. CAVITA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 13.12.2012 (squalifica del calciatore GHERARDI Giuseppe fino al 13/6/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVATO che il calciatore Gherardi Giuseppe ha commesso un atto di protesta violenta, con lancio a gioco fermo del pallone contro l'arbitro, colpito con violenza nella zona lombare, provocando forte dolore; che l’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha escluso categoricamente che il calciatore abbia scagliato il pallone per un gesto di stizza, confermando invece l’intenzionalità; che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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