COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.37 della Società U.S. GIOIOSA JONICA ASD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2012 (squalifica del calciatore COSENZA Ivan per SEI gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.37 della Società U.S. GIOIOSA JONICA ASD
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2012 (squalifica del calciatore COSENZA Ivan per SEI gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice, valutata la natura, l’entità e le modalità dei fatti ascritti al calciatore Cosenza Ivan, può essere ridotta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore COSENZA Ivan a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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