COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.38 del Sig.ARZENTE ANTONIO (Soc.Onlus Nike) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.7 Amatori del 6.12.2012 (squalifica fino al 28/2/2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.38 del Sig.ARZENTE ANTONIO (Soc.Onlus Nike)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.7 Amatori del 6.12.2012 (squalifica fino al 28/2/2015).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RITENUTO
-che dal rapporto arbitrale emerge che al 40° del secondo tempo di gioco il calciatore Arzente Antonio ha rivolto nei confronti del direttore di gara frasi offensive e minacciose e a distanza di qualche secondo ha colpito lo stesso direttore di gara con uno schiaffo al volto provocandogli dolore;
- che dalla stessa dinamica dei fatti descritti e verificatasi in rapida successione non appare credibile la tesi difensiva secondo cui le frasi non sarebbero state pronunciata dal calciare Arzente Antonio, il quale avrebbe “toccato” l’arbitro al volto, ma involontariamente a causa di una spinta ricevuta da altri compagni;
- che la sanzione inflitta dal primo giudice è eccessiva e deve essere congruamente ridotta, perché l’atto di violenza non ha avuto alcuna conseguenza;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la qualifica a carico ARZENTE Antonio a mesi TREDICI (13) e quindi fino al 7 gennaio 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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