COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.39 della Società A.S.D. AUDAX REVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 6.12.2012 (gara Salice 2004 – Audax Ravagnese del 25.11.2012 campionato 2^Categoria- punti 1 di penalizzazione in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.39 della Società A.S.D. AUDAX REVAGNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.33 del 6.12.2012 (gara Salice 2004 - Audax Ravagnese del 25.11.2012 campionato 2^Categoria- punti 1 di penalizzazione in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO -che il G.S. ha, fra l’altro, inflitto la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della ADS Audax Ravagnese per la mancata presentazione nei termini regolamentari alla gara Salice 2004 - Audax Ravagnese del 25.11.2012; -che la Società ha proposto ricorso avverso il predetto provvedimento; -che la sanzione comminata dal primo giudice è congrua e adeguata all’entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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