COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.40 della Società A.S.D. ATLETICO BOTRICELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.21 del 6.12.2012 (punizione sportiva della gara Atletico Botricello – Papanice del 2/12/2012 col punteggio di 0-3, diffida del campo di giuoco, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore IANNONE Francesco per OTTO gare, squalifica del calciatore GIDARI Francesco per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.40 della Società A.S.D. ATLETICO BOTRICELLO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale nr.21 del 6.12.2012 (punizione sportiva della gara Atletico Botricello - Papanice del 2/12/2012 col punteggio di 0-3, diffida del campo di giuoco, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore IANNONE Francesco per OTTO gare, squalifica del calciatore GIDARI Francesco per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti, il quale ha confermato il referto;
RILEVA
si legge nel referto arbitrale della gara Atletico Botricello - Papanice, che al 27° del s.t. il n. 4 della società Atletico Botricello Iannone Francesco, colpiva con una testata al volto il n.8 del Papanice, procurandogli una ferita all'altezza dell’arcata sopracigliare con copiosa fuoriuscita di sangue.
A questo punto sul terreno di gioco scoppiava un parapiglia che vedeva coinvolti alcuni componenti delle due panchine e vari calciatori di entrambe le squadre.
L'arbitro tentava di sedare le mischie chiamando a sé i capitani per invitarli a riportare la calma, ma nel frattempo si avvedeva che
alcuni tifosi entravano in campo avvicinandosi minacciosamente ai calciatori della società ospite, spintonandoli e minacciandoli.
A questo punto il direttore di gara chiedeva l'intervento dei due carabinieri presenti e dopo circa cinque minuti riusciva a far
riprendere il gioco.
Ma dopo un solo minuto, il calciatore Gidari Francesco (Atletico Botricello) dava un forte calcio da tergo ad un avversario, disinteressandosi del pallone, con il chiaro intento di compiere una azione violenta.
L'arbitro non riusciva a notificare il provvedimento di espulsione perché “pensavo che notificando il provvedimento la mia incolumità sarebbe stata compromessa considerata la situazione di elevata tensione venutasi a creare”.
A questo punto decretava la fine della gara.
Nel frattempo sopraggiungeva un'altra pattuglia di Carabinieri, chiamata dai colleghi presenti, poiché diversi tifosi avevano raggiunto l'area antistante gli spogliatoi, minacciando il direttore di gara, che riusciva a guadagnare gli spogliatoi e poi a tornare a casa con la propria automobile, senza conseguenze, grazie all'aiuto dei carabinieri.
La reclamante, nel chiedere l'annullamento del provvedimento del giudice sportivo, con ripetizione della partita, deduce che la
testata del calciatore Iannone è avvenuta in una normale azione di gioco; che i tumulti sono avvenuti a causa della reazione del
calciatore del Papanice colpito, che tentava di aggredire il calciatore Iannone; che l'unico ad entrare in campo era il padre del
calciatore Iannone che scavalcava la rete di recinzione, per difendere il figlio, che veniva attaccato dai componenti della squadra
avversaria, ma veniva prontamente bloccato dal Presidente della società Atletico Botricello, che lo accompagnava fuori dal campo
con l'aiuto dei Carabinieri prima che lo stesso raggiungesse il rettangolo di giuoco; che pertanto nessun sostenitore è entrato in
campo; che alla ripresa del gioco, in una azione di gioco il calciatore Gidari Francesco (Atletico Botricello) subiva un fallo e, per
reazione, colpiva l'avversario, ma l'arbitro senza adottare alcun provvedimento relativo all'azione di gioco, decretava la fine della
gara con venti minuti di anticipo; che pertanto la chiusura anticipata della gara è stata dettata da ingiustificato timore soggettivo
dell'arbitro, il quale non si è sentito in grado di continuare la partita; che il timore paventato dall'arbitro nel referto non trova
giustificazione tenuto conto che la fase critica era stata superata; che privo di fondamento è altresì il riferito presidio di tifosi
all'esterno degli spogliatoi, dal momento che il terreno di gioco è sempre stato presidiato dai Carabinieri.
Tanto premesso, la Commissione adita evidenzia perplessità in ordine alla condotta del direttore di gara, che non sembra aver posto in essere tutti i tentativi idonei per proseguire la gara, mostrando un timore soggettivo non scaturito dalla oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro.
Si osserva che al momento della sospensione, come scritto dallo stesso arbitro nel supplemento di referto, non vi erano incidenti in campo, e che lo stesso arbitro ha ammesso di avere avuto il timore di adottare un provvedimento (espulsione del calciatore), per la paventata reazione dei calciatori interessati.
Il tutto alla presenza delle Forze dell'Ordine, due Carabinieri, successivamente raggiunti da un'altra pattuglia.
L'arbitro non ha posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine, quali chiamare a sé i capitani per avvertirli della sua
intenzione, ammonire o espellere più calciatori o dirigenti, e pertanto dagli atti non emerge la oggettiva impossibilità di proseguire
l'incontro.
Inoltre le squalifiche dei calciatori Iannone e Gidari, responsabili di atti di violenza nei confronti di avversari durante il giuoco, valutata la natura, l’entità e le modalità dei fatti ascritti, possono essere ridotte.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso:
revoca la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Botricello - Papanice del 2/12/2012 campionato di 2^ Categoria, inflitta alla Società Atletico Botricello;
dispone la ripetizione della medesima gara e la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per quanto di competenza;
riduce la squalifica a carico del calciatore IANNONE Francesco a CINQUE gare effettive;
riduce la squalifica a carico del calciatore GIDARI Francesco a TRE gare effettive;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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