COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.41 della Società U.S.D. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.17 SGS del 14.12.2012 (inibizione del dirigente MELO Gino fino al 30/4/2013, squalifica dell’allenatore CALABRESE Carmine fino al 13/2/2013, squalifica del calciatore PERRI Vincenzo fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore MAZZEI Emanuel per QUATTRO Gare effettive, squalifica del calciatore CALFA Mario per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.41 della Società U.S.D. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.17 SGS del 14.12.2012 (inibizione del dirigente MELO Gino fino al 30/4/2013, squalifica dell’allenatore CALABRESE Carmine fino al 13/2/2013, squalifica del calciatore PERRI Vincenzo fino al 30/6/2013, squalifica del calciatore MAZZEI Emanuel per QUATTRO Gare effettive, squalifica del calciatore CALFA Mario per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che dal referto arbitrale emerge con chiarezza che: a) MELE Gino, dirigente, allontanato dal campo al 26° minuto del secondo tempo di gioco, entrava abusivamente in campo rivolgendo al direttore di gara frasi offensive e minacciose (anche dopo aver raggiunto gli spalti) e istigava un proprio atleta a compiere atti di violenza nei confronti dell’arbitro; b) CALABRESE Carmine, allenatore, allontanato dal campo al 18° del primo tempo di gioco, entrava abusivamente in campo tenendo un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, anche dopo aver raggiunto gli spalti; c) PERRI Vincenzo, calciatore, espulso al 26° del secondo tempo di gioco per doppia ammonizione, istigato da un proprio dirigente si avvicinava all’arbitro e, pur dovendosi escludere il tentativo di aggressione per mancanza di atti idonei non compiutisi per fatti estranei alla volontà dell’atleta, attingeva l’arbitro con uno sputo; d) MAZZEI Emanuel, calciatore, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro ed entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale in compagnia di un tifoso che minacciava il direttore di gara; e) CALFA Mario, calciatore, espulso per doppia ammonizione al 35° del secondo tempo di gioco, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive; - ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate quanto al dirigente Mele Gino, all’allenatore Calabrese Carmine e al calciatore Mazzei Emanule, mentre devono essere ridotte quanto al calciatore Perri Vincenzo, non rinvenendosi nel suo comportamento alcun tentativo di aggressione, e quanto al calciatore Calfa Mario, stante la tenuità degli episodi contestati; P.Q.M. in parziale riforma della decisione del primo giudice: -riduce la sanzione della squalifica a carico di PERRI Vincenzo fino al 7 MARZO 2013; -riduce la sanzione a carico di CALFA Mario a DUE giornate effettive di squalifica; -conferma nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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