COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI MATTEO MARCO FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO ATLETICO NEPEZZANO / NERETO, DISPUTATO IL 25/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°29 del 29.11.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI MATTEO MARCO FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO ATLETICO NEPEZZANO / NERETO, DISPUTATO IL 25/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°29 del 29.11.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Nereto 1914 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il calciatore Di Matteo, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli frasi offensive e colpendolo al viso con tre forti schiaffi, provocandogli arrossamento sulla guancia destra. La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione, ovvero la sua riduzione, deducendo la mancanza di intento violento da parte del proprio tesserato, peraltro mai squalificato in passato, il cui gesto andrebbe ricondotto al nervosismo dovuto al risultato, in quel momento, di 5 – 0 per gli avversari. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che gli schiaffi ricevuti dal calciatore ebbero a procuragli arrossamento e dolore. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara si evince che il comportamento tenuto dal Di Matteo, oltre che essere intenzionale è stato violento, tanto da procurare dolore all’arbitro. La sanzione inflitta può, pertanto, essere confermata in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa versata nella minore misura di € 78,00, con addebito della differenza di € 52,00 sul conto della società.
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