COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRADI TORTORETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO PER DISPORRE LA RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO S. ONOFRIO / BRADI TORTORETO, DISPUTATO IL 18/11/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIROEN “A” (C.U. N°19 del 6.12.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BRADI TORTORETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO PER DISPORRE LA RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO S. ONOFRIO / BRADI TORTORETO, DISPUTATO IL 18/11/12 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIROEN “A” (C.U. N°19 del 6.12.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Bradi Tortoreto ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. il quale, sulla base del referto arbitrale, non ha ravvisato situazioni particolarmente ostative alla prosecuzione della gara.
La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione e la punizione sportiva della perdita della gara suddetta in danno della società S. Onofrio con il punteggio di 0 – 3, deducendo che dalla lettura del referto arbitrale, nonché della stessa decisione impugnata, si evince che i tifosi locali si sono resi responsabili del lancio di petardi e fumogeni all’interno del terreno di gioco che, dapprima, hanno causato la sospensione momentanea dell’incontro per problemi di visibilità e, successivamente, la sospensione della stessa in quanto, a causa dello scoppio di un petardo in prossimità della panchina della società ospitata, un giocatore di riserva cadeva a terra privo di sensi accusando difficoltà respiratorie e, contestualmente, cresceva la tensione fra calciatori e tifosi. Tutto ciò concreterebbe, sempre a detta della società Bradi, la fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, C.G.S., con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla sanzione per il caso di responsabilità oggettiva ivi prevista.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
Risulta in maniera inconfutabile dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che la responsabilità in ordine all’impossibilità di proseguire la gara – peraltro sospesa all’11 minuto del s.t. sul risultato di 1 a 0 in favore della Società Bradi Tortoreto - sia da ricondurre in modo esclusivo alla società ospitante, i cui tifosi, con il loro comportamento hanno impedito che la gara stessa potesse essere portata regolarmente a termine.
Ritiene, pertanto, la Commissione di non poter condividere la decisione del primo giudice quanto alla ripetizione della gara, visto che alla società ricorrente non può essere addebitata alcuna responsabilità in ordine agli aventi che hanno determinato la sospensione della gara stessa, come si evince anche dalle altre sanzioni inflitte alla stessa società S. Onofrio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello e di disporre la perdita della gara in danno della società S. Onofrio con il seguente punteggio: S. Onofrio / Bradi Tortoreto 0 – 3, con conseguente accredito della tassa d’appello, ove addebitata.
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