COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS ARIANO CALCIO – GARA VIS ARIANO CALCIO / NUSCO LIONI DEL 16.12.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS ARIANO CALCIO – GARA VIS ARIANO CALCIO / NUSCO LIONI DEL 16.12.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Cardinale Mariano, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 20.12.2012, per fatti relativi alla gara in epigrafe. A fondamento della propria impugnazione, la società ha addotto le seguenti argomentazioni, in fatto ed in diritto: eccessività e non proporzionalità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure; configurabilità della condotta ascritta al calciatore Cardinale Mariano come meramente irriguardosa; conseguente richiesta di riduzione della squalifica; confronto con precedenti giurisprudenziali analoghi. Nel ricorso, la società ha fatto riferimento ad una decisione della Corte di Giustizia Federale, che aveva ridotto da tre a due giornate di gare la squalifica nei confronti di un calciatore, che, al termine della gara, si era avvicinato ad un assistente arbitrale, rivolgendogli reiterate frasi offensive. Inoltre, in fase di discussione in udienza, il presidente della società Vis Ariano Calcio ha sottolineato che, a suo avviso, dagli atti ufficiali di gara si evincerebbe una ricostruzione dei fatti contraddittoria, nel senso che, mentre il direttore di gara, nel proprio referto, ha evidenziato espressioni di ingiurie e minacce, da parte del calciatore Cardinale Mariano, il Commissario di Campo ha refertato soltanto espressioni ingiuriose. Le tesi difensive della società reclamante non sono condivisibili da parte di questa C.D.T. Invero, quanto al riferimento, nel ricorso, ad una sentenza della Corte di Giustizia Federale, deve necessariamente evidenziarsi che la cennata pronuncia non può di certo ritenersi applicabile ad ogni singolo giudizio, in ragione della considerazione che ogni singola fattispecie presenta aspetti diversi e peculiari. Deve, altresì, puntualizzarsi che la Corte di Giustizia Federale ha ridotto la squalifica, richiamata a titolo comparativo dalla società reclamante, in quanto il calciatore di riferimento s’era reso responsabile di condotta irriguardosa, mentre nell’occasione, di cui al reclamo in esame da parte di questa C.D.T., come risulta chiaramente dal referto arbitrale, il calciatore Cardinale Mariano si era rivolto, al direttore di gara e ad uno degli assistenti ufficiali, sia con frasi offensive, sia con espressioni minacciose. Neanche può essere presa in considerazione l’altra tesi difensiva della società sulla presunta contraddittorietà tra quanto riportato dal direttore di gara e dal Commissario di Campo nei rispettivi referti. Invero, anche a voler prescindere dal fatto che già le espressioni, refertate dal Commissario di Campo, si appalesno comunque gravi e meritevoli di aspra censura, deve puntualizzarsi che le espressioni scorrette del calciatore erano state rivolte non al Commissario di Campo, ma agli ufficiali di gara, per cui deve necessariamente farsi riferimento alla refertazione degli ufficiali di gara medesimi. Infine, per quel che riguarda la commisurazione della sanzione, questa C.D.T. giudica che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia equa e proporzionata al comportamento addebitato al nominato calciatore. PQM DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Vis Ariano Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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