COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS ARIANO CALCIO – GARA VIS ARIANO CALCIO / NUSCO LIONI DEL 16.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS ARIANO CALCIO – GARA VIS ARIANO CALCIO /
NUSCO LIONI DEL 16.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato la sanzione della squalifica per tre
giornate di gara a carico del calciatore Cardinale Mariano, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale,
con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 20.12.2012, per fatti relativi alla gara in epigrafe. A
fondamento della propria impugnazione, la società ha addotto le seguenti argomentazioni, in fatto
ed in diritto: eccessività e non proporzionalità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure;
configurabilità della condotta ascritta al calciatore Cardinale Mariano come meramente irriguardosa;
conseguente richiesta di riduzione della squalifica; confronto con precedenti giurisprudenziali
analoghi. Nel ricorso, la società ha fatto riferimento ad una decisione della Corte di Giustizia
Federale, che aveva ridotto da tre a due giornate di gare la squalifica nei confronti di un calciatore,
che, al termine della gara, si era avvicinato ad un assistente arbitrale, rivolgendogli reiterate frasi
offensive. Inoltre, in fase di discussione in udienza, il presidente della società Vis Ariano Calcio ha
sottolineato che, a suo avviso, dagli atti ufficiali di gara si evincerebbe una ricostruzione dei fatti
contraddittoria, nel senso che, mentre il direttore di gara, nel proprio referto, ha evidenziato
espressioni di ingiurie e minacce, da parte del calciatore Cardinale Mariano, il Commissario di
Campo ha refertato soltanto espressioni ingiuriose. Le tesi difensive della società reclamante non
sono condivisibili da parte di questa C.D.T. Invero, quanto al riferimento, nel ricorso, ad una
sentenza della Corte di Giustizia Federale, deve necessariamente evidenziarsi che la cennata
pronuncia non può di certo ritenersi applicabile ad ogni singolo giudizio, in ragione della
considerazione che ogni singola fattispecie presenta aspetti diversi e peculiari. Deve, altresì,
puntualizzarsi che la Corte di Giustizia Federale ha ridotto la squalifica, richiamata a titolo
comparativo dalla società reclamante, in quanto il calciatore di riferimento s’era reso responsabile di
condotta irriguardosa, mentre nell’occasione, di cui al reclamo in esame da parte di questa C.D.T.,
come risulta chiaramente dal referto arbitrale, il calciatore Cardinale Mariano si era rivolto, al
direttore di gara e ad uno degli assistenti ufficiali, sia con frasi offensive, sia con espressioni
minacciose. Neanche può essere presa in considerazione l’altra tesi difensiva della società sulla
presunta contraddittorietà tra quanto riportato dal direttore di gara e dal Commissario di Campo nei
rispettivi referti. Invero, anche a voler prescindere dal fatto che già le espressioni, refertate dal
Commissario di Campo, si appalesno comunque gravi e meritevoli di aspra censura, deve
puntualizzarsi che le espressioni scorrette del calciatore erano state rivolte non al Commissario di
Campo, ma agli ufficiali di gara, per cui deve necessariamente farsi riferimento alla refertazione
degli ufficiali di gara medesimi. Infine, per quel che riguarda la commisurazione della sanzione,
questa C.D.T. giudica che la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sia equa e proporzionata al
comportamento addebitato al nominato calciatore. PQM
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Vis Ariano Calcio; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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