COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRANDA – GARA MIRANDA / CERVINARA DEL 15.12.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRANDA – GARA MIRANDA / CERVINARA DEL 15.12.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Rapolo Nicola, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 20.12.2012, per aver colpito, in reazione ad un fallo subito, un avversario “con una gomitata alla testa”. Correttamente, la reclamante ha essa stessa, nell’atto d’impugnazione, riconosciuto il gesto del calciatore, tuttavia ridimensionandone la volontarietà e la gravità. Questa C.D.T. giudica che, al cospetto di una chiara esplicitazione, da parte del direttore di gara, nel suo rapporto ufficiale, della gravità dell’atto commesso dal calciatore, non possa che farsi riferimento al principio, basilare in ambito di giustizia sportiva, secondo il quale i rapporti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova. D’altro canto, nessun elemento probante, idoneo alla confutazione del referto arbitrale, o alla derubricazione del comportamento del calciatore, è stato offerto dalla reclamante. Infine, per quel che concerne la commisurazione della sanzione, questa C.D.T. la ritiene equa e congruamente proporzionata all’effettiva gravità del fatto, così come esso si evince dagli atti ufficiali. PQM DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Miranda; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it