COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / SPORTING CASALVELINO DEL 15.09.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 19. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAMPAGNA – GARA CAMPAGNA / SPORTING CASALVELINO DEL 15.09.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si è opposta la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 24 del 4.10.2012, pagina 500-501), relativa alla gara in epigrafe. Con tale delibera, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo presentato dalla società Sporting Casalvelino, avverso la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Imbrenda Antonio, tesserato a favore della società Campagna. Questa C.D.T. ritiene fondato il reclamo proposto dalla società Sporting Casalvelino. In merito, poi, alla prima doglianza dell’atto di impugnazione della società Campagna, si rileva l’impossibilità di declaratoria di sottoscrizione del reclamo, da parte del presidente della società Sporting Casalvelino. La società Campagna ha sostenuto che essa non sia stata formalizzata dal presidente della società controparte. Sul punto, appare di tutta evidenza che l’autenticità di una sottoscrizione possa essere fondatamente contestata l’autenticità di una firma esclusivamente attraverso elementi probanti inoppugnabili (quale, ad esempio, il disconoscimento della firma, da parte del diretto interessato, o la documentata impossibilità della sua sottoscrizione, o altri ancora). Quanto al secondo motivo di doglianza, di cui al reclamo, la circostanza che esso sia stato formalizzato, dalla società Sporting Casalvelino, su due fogli privi del timbro di “intercongiunzione”, premesso che nessuna norma, in ambito sportivo, prescrive la cennata modalità del timbro di congiunzione, dal tenore logico-letterario del ricorso emerge con chiarezza la lineare conseguenzialità del testo, sicché non possono sussistere dubbi sul corpo del reclamo. Ad abundantiam, deve sottolinearsi che il reclamo risulta comunque redatto, nella prima pagina, su carta intestata, elemento sufficiente, in ragione di consolidata giurisprudenza, al fine della valutazione del reclamo della società Sporting Casalvelino come ammissibile, in quanto conforme ai requisiti prescritti. Quanto, infine, al merito della vicenda in esame (partecipazione alla gara in epigrafe, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, del calciatore Imbrenda Antonio, gravato da squalifica per una giornata di gara, come dal C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2558, per recidività in ammonizioni), esso appare assolutamente indiscutibile e non è stato, peraltro, posto in discussione dalla società Campagna. Deve, dunque, confermarsi la delibera del Giudice di prime cure, che ha inflitto, a carico della società Campagna, la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0-2, sulla base dell’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Campagna; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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