COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CHIAIANO – GARA CHIAIANO / AZZURRA NAPOLI DELL’11.11.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
20. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CHIAIANO – GARA CHIAIANO / AZZURRA NAPOLI
DELL’11.11.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione.
Invero, la società reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo fax, in data 3.12.2012, non
rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva
(settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 42 del 15.11.2012,
con il quale è stata resa nota la decisione del G.S.T., impugnata con il reclamo in esame). P.O.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Chiaiano.
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