COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MOLINARA – GARA MOLINARA / SAN GIOVANNI DI S. GIORGIO DEL 2.12.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MOLINARA – GARA MOLINARA / SAN GIOVANNI DI S.
GIORGIO DEL 2.12.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto
di impugnazione. Invero, nel mentre non può essere revocata in dubbio l’identificazione dei
calciatori, ai quali l’arbitro ha addebitato un comportamento gravemente scorretto, deve essere
ridotta la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto obiettivamente commisurata
per eccesso, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. P.O.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Molinara, di ridurre, come segue,
le impugnate sanzioni: a carico del calciatore Petreia Razavan Ionel, da sette a cinque
giornate di gara; a carico dei calciatori Romano Carmine e Pellegrino Emanuele, da sei a
quattro; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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