COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / SPORT MANIA TRAVEL EBOLI DEL 24.11.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / SPORT MANIA TRAVEL EBOLI DEL 24.11.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante si è opposta, con proprio atto rituale, alle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale (sanzioni pubblicate sul C.U. n. 51 del 29.11.2012), sia per quel che concerne l’ammenda di euro 250,00, inflitta a carico della società, sia per quel che riguarda la sanzione della squalifica fino al 23.05.2013, a carico dell’allenatore, sig. Intorcia Antonio. Per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda, la società reclamante ha richiamato altre decisioni del Giudice di prime cure, che, ad avviso della società Maleventum, avrebbe inflitto ammende più lievi. Questa C.D.T. fa rilevare che l’ammenda inflitta non è altro che la sommatoria di varie violazioni dei sostenitori del Maleventum e, precisamente, non solo gli sputi nei confronti dei direttori di gara (peraltro, già di per sé, assolutamente gravi e riprovevoli), ma anche le minacce, le ingiurie ed il tentativo di aggressione. Di conseguenza, questa C.D.T. giudica che la quantificazione dell’ammenda non possa essere assolutamente confutata. Quanto alla squalifica a carico del sig. Intorcia Antonio, nel suo ricorso la società Maleventum ha asserito che si sia trattato di uno scambio di persona e di un conseguenziale errore, da parte del direttore di gara. Nel merito, sentito a chiarimenti, in sede di audizione presso questa C.D.T. il direttore di gara ha ribadito di non aver alcun dubbio sull’identificazione del sig. Intorcia, in quanto, prima della gara, lo stesso si era presentato negli spogliatoi per la consegna della distinta dei calcettisti ed era, dunque, ben riconoscibile, da parte dell’arbitro medesimo (che ha, in sede di audizione, riconosciuto il sig. Intorcia Antonio anche mediante una sua foto, esibita, per l’appunto, al direttore di gara). Poiché, per mero errore, nella distinta stessa erano indicati tre dirigenti (invece dei due consentiti dalle norme), lo stesso sig. Intorcia aveva depennato il suo nominativo e, successivamente, aveva assistito alla gara dagli spalti, dove si rendeva responsabile dei fatti descritti nel rapporto di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Maleventum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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