COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ISONZO e del suo Presidente sig. SITÀ Massimiliano.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ISONZO e del suo
Presidente sig. SITÀ Massimiliano.
Con raccomandata 03 luglio 2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del
Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig. MASSIMILIANO SITÀ, Presidente della ASD ISONZO, per rispondere della violazione di cui
all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 49 lett. C) N.O.I.F. e agli artt. 23 e 24, nr. 2 lett. a
del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia LND, relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione
al Campionato di “1^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011. In particolare per “non aver
rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilita di un
impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2011/2012”.
• la ASD ISONZO, per responsabilita diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S, in conseguenza degli
addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento.
Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Societa e i tesserati deferiti, nonche la Procura
Federale per la riunione del 20 dicembre 2012, nessuna difesa scritta e pervenuta entro i termini.
All'udienza del 20 dicembre 2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Massimiliano
SITA, per se ed in rappresentanza della ASD ISONZO.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni.
Il sig. SITA, per se e per la societa, ha chiesto di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S.,
con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della
Procura Federale, in 10 (dieci) giorni di inibizione per se (pena base gg. 15 di inibizione ridotta ex art. 23
CGS) ed € 80,00 (ottanta/00) di ammenda per la societa (pena base € 120,00 di ammenda ridotta ex
art. 23 CGS).
La motivazione
Il sig. SITA ha infatti ammesso essersi trattato di comportamento negligente da parte della societa, che
non e stata in grado di presentare la dichiarazione dovuta nei termini previsti. Ne consegue che la
responsabilita degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare
pacifica.
Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Societa
dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 16.07.2011, a curare tutti gli adempimenti
necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, 1^ Categoria), precisando,
altresi, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare.
Sull’istanza formulata dall’incolpato, per se e per la societa, la C.D.T. reputa corretta la qualificazione
dei fatti come prospettata dalle parti e congrua la sanzione concordata con la Procura federale.
P.Q.M.
con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, dispone di
applicare le seguenti sanzioni:
a carico del sig. Massimiliano SITÀ l’inibizione per giorni 10 (dieci);
a carico della societa ASD ISONZO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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