COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) BERGAMASCO Dino; b) ASD S.CANZIAN D’ISONZO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) BERGAMASCO
Dino; b) ASD S.CANZIAN D’ISONZO.
Il deferimento. Con Racc. dd 28.06.2012, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32, c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a)
BERGAMASCO Dino, per la violazione dell’art. 1, c. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 32, commi 1 e 7 del
Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LDP nonche
dell’art. 53, c. 1 delle N.O.I.F., che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le
Societa si iscrivono; b) la Societa ASD SAN CANZIAN, per responsabilita diretta ai sensi dell’art. 4, c. 1
C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del
F.V.G., con nota d.d. 22.02.2012, mediante la quale veniva evidenziato come la Societa
ASD S. CANZIAN D’ISONZO di San Canzian d’Isonzo si fosse ritirata dal Campionato Juniores
Provinciali, subito dopo la pubblicazione dei Gironi.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura
Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del
20.12.2012.
Il dibattimento. All'udienza del 20.12.2012, dinanzi alla C.D.T. e comparso il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresi comparsi il sig. Dino
BERGAMASCO, Presidente della ASD S.CANZIAN D’ISONZO, ed il sig. Gianantonio Ruggero,
dirigente della anzidetta Societa.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilita degli incolpati ha aderito
alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dal
sig. Dino BERGAMASCO, per se ed in relazione alla posizione della Societa da lui rappresentata, nei
seguenti termini:
– Quanto al sig. Dino BERGAMASCO, inibizione di 10 giorni (sanzione base 15 giorni di inibizione,
ridotti a dieci)
– Quanto alla Societa ASD S.CANZIAN D’ISONZO, sanzione finale di euro 200 di ammenda (sanzione
base euro 300, ridotti come da art. 23 C.G.S.).
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Effettivamente, in data
20.08.2011, con lettera sottoscritta di suo pugno su carta intestata della Societa ed in nome e per conto
di quest’ultima, il sig. Dino BERGAMASCO, Presidente in carica, comunicava a mezzo telefax alla FIGC
– C.R. del Friuli Venezia Giulia, l’annullamento (rectius revoca) della iscrizione della Societa dal
Campionato provinciale Juniores, a gironi gia formati e subito prima della scadenza del termine
perentorio (23.08.2011).
La decisione veniva giustificata alla luce di improvvise ed inaspettate scelte di alcuni giovani tesserati,
che avevano deciso di non proseguire nell’attivita determinando una cospicua riduzione d’organico della
Societa.
In sede d’udienza il sig. BERGAMASCO precisava come la squadra per la categoria Juniores fosse
stata effettivamente allestita, ma subito dopo l’iscrizione gran parte degli interessati si fosse lasciata
convincere a trasferirsi in altra squadra, determinando pertanto l’impossibilita materiale di formare una
squadra per la categoria sopra indicata.
Il fatto e pertanto pienamente comprovato ed e assolutamente pacifico, integrando la violazione degli
art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.
1 della LDP nonche dell’art. 53, c. 1 delle N.O.I.F., che prevede l’obbligo di portare a termine le
manifestazioni alle quali le Societa si iscrivono.
Di esso sono chiamati a rispondere il Presidente, nonche la Societa, a titolo di responsabilita diretta.
Cio detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle
parti ex art. 23 CGS con riferimento tanto al sig. BERGAMASCO che alla Societa ASD SAN CANZIAN.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG, con ordinanza non impugnabile che chiude il
procedimento nei confronti dei richiedenti, cosi decide:
1) applica al sig. Dino BERGAMASCO la sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci);
2) applica alla Societa ASD S.CANZIAN D’ISONZO, a titolo di responsabilita diretta, la sanzione
della ammenda di euro 200 (duecento).
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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