COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, GARA DEL 22/12/2012 GEMONESE – VALNATISONE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013
Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
GARA DEL 22/12/2012 GEMONESE – VALNATISONE
a) visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento stilato dallo stesso relativi alla gara A.S.D.
GEMONESE – U.S. VALNATISONE, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone
“B”, disputatasi il 22.12.2012 e conclusosi con il risultato di 2-1;
b) procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;
c) preso atto che, nel supplemento di rapporto, l’arbitro testualmente riferiva quanto appresso
indicato:
“al 9’ del 2° tempo, viene ammonito il giocatore n. 10 del Valnatisone, Flebus Emanuele, per
intervento falloso. Nel momento in cui io vado per segnalare sul mio taccuino, sbaglio la riga e
attribuisco questa ammonizione al giocatore n. 9 del Valnatisone, Clemente Matteo. Al 47’ del 2°
tempo, il n. 9 del Valnatisone, Clemente Matteo, viene ammonito perché butta via la palla a gioco
fermo. Quando vado ad annotare la ammonizione vedo che esso era già stato ammonito, per cui
gli mostro il cartellino rosso ed il giocatore abbandona il terreno di gioco. Un minuto dopo la
squadra avversaria, ovvero Gemonese, segna il gol della vittoria”,
rilevato, altresì, che il direttore di gara nel proprio supplemento di rapporto, inviato
contestualmente al rapporto, ha immediatamente ammesso di essere incorso in un errore di
trascrizione sul proprio taccuino, in quanto al 9’ del 2° tempo della citata gara aveva attribuito
erroneamente al citato calciatore Clemente Matteo (U.S. Valnatisone) un’ammonizione inflitta
invece al calciatore n. 10 Flebus Emanuele della Valnatisone stessa e di essersi reso conto di
tale errore soltanto negli spogliatoi, a gara conclusa, quando ciò gli era stato fatto notare dal
Dirigente della predetta Società;
d) preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e
correttamente ammesso e certificato immediatamente dall’arbitro, a cui è demandato, in campo,
in via esclusiva, l’esame di ogni questione di rilevanza tecnica o disciplinare (art. 29, punto 3, del
C.G.S.) e che, pertanto, agli Organi di Giustizia Sportiva, nella fattispecie suindicata, spetta
valutare se tale errore abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e
sull’esito della stessa;
e) considerato che al 48’ del secondo tempo, un minuto dopo l’erronea espulsione inflitta dall’arbitro
nei confronti del calciatore Clemente Matteo (Valnatisone) e con il Valnatisone pertanto in dieci
uomini, la squadra avversaria (Gemonese) segnava la seconda rete decisiva ai fini della vittoria;
f) ritenuto, pertanto, che l’errata espulsione del calciatore Clemente Matteo ha alterato gli equilibri
fisiologici del corretto scontro agonistico e quindi influito, nella fattispecie, sul risultato della gara,
per essere stata posta l’U.S. Valnatisone in condizioni di inferiorità numerica negli ultimi minuti
dell’incontro e, pertanto, ingiustamente penalizzata;
P.Q.M.
- dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara GEMONESE –
VALNATISONE del 22.12.2012, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “B”, e
ne ordina la ripetizione;
- dispone nei confronti del calciatore CLEMENTE Matteo (Valnatisone) la sanzione
dell’ammonizione irrogatagli al 47’ del 2° tempo (stante l’errore consistente nella doppia
ammonizione e conseguente espulsione, ammesso dall’arbitro), da aggiungersi alle eventuali
altre cumulate dal predetto calciatore nel corso della stagione sportiva in svolgimento (art. 19,
punto 9, del C.G.S.).