COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (allievi provinciali) avverso le squalifiche ai propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore BERTOLDI Gianluca e fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito (in c.u. n° 22 del 19.12.2012 Del. Gorizia).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO della ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (allievi provinciali) avverso le squalifiche ai
propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore BERTOLDI
Gianluca e fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito (in c.u. n° 22 del
19.12.2012 Del. Gorizia).
Con tempestivo reclamo la ASD Calcio SAN VITO AL TORRE impugnava la decisione assunta dal
G.S.T. a carico dei propri tesserati, rispettivamente per cinque giornate di gara a carico del calciatore
BERTOLDI Gianluca “Perché al 3’ minuto del 2° tempo per reazione ad un fallo subito, sferrava un
pugno sulla schiena di un calciatore avversario. Uscito dal recinto di gioco, fermatosi in prossimità della
porta d’ingresso degli spogliatoi, rivolgeva ripetutamente parole ingiuriose contro il direttore di gara” e
fino al 17.02.2013 a carico dell’allenatore PETRICCIONE Vito “Perché al 24’ minuto del 2° tempo per
protestare contro una decisione dell’arbitro, inveiva a gran voce contro lo stesso ed entrava più volte sul
terreno di gioco senza averne titolo. Inoltre, allontanandosi per ottemperare alla decisione dell’arbitro
che gli aveva intimato di lasciare il recinto di gioco, rivolgeva alcuni improperi contro l’allenatore della
squadra avversaria.”
Il reclamo, sia detto subito, contiene alcuni passaggi che richiedono una osservazione da parte della
Procura Federale, per cui gli atti, dopo la pubblicazione del presente provvedimento in Comunicato
ufficiale, verranno rimessi alla Procura Federale per ogni sua valutazione.
Nella sostanza, le contestazioni che la reclamante presenta al provvedimento assunto dal GST sono
quelle di aver dato affidamento ad una refertazione non attendibile.
-Quanto al tecnico PETRICCIONE, la società riconosceva essere vero che il proprio allenatore si era
rivolto all’arbitro contestando a voce alta il suo operato, ma negava che questi fosse entrato in campo;
secondariamente negava che l’arbitro potesse aver sentito le parole che il PETRICCIONE
nell’allontanarsi dal campo in seguito all’espulsione, aveva rivolto all’allenatore avversario, il quale aveva
reagito malamente per le vie brevi, come risulta a referto e in comunicato ufficiale.
Ci teneva a precisare, la società reclamante, che nel frangente l’allenatore avversario era stato “più
offensivo ed oltraggioso dell’altro”.
Ricordando il ruolo che spetta agli allenatori, in particolare agli allenatori di una squadra giovanile, il fatto
che in campo, davanti agli allievi, uno sia stato “più offensivo ed oltraggioso dell’altro” di per sé
conferma, anziché escludere (come vorrebbe la reclamante) la responsabilità di chi è mancato
gravemente al suo ruolo primario di educatore. Ed il sig. PETRICCIONE ha dato almeno due volte un
esempio negativo ai propri giovani; una prima quando si è fatto espellere per plateali manifestazioni di
protesta contro il direttore di gara, ed una seconda quando si è espresso nei confronti del proprio
collega in termini contrari ai principi di probità, al punto da attizzarne una reazione improvvisa e
altrettanto censurabile. Quando è in gioco l’educazione, il senso civico e il senso sportivo di esempio ai
giovani, il GST non può pesare con il bilancino tra due adulti se una parola pesa più dell’altra: al
contrario, le rispettive responsabilità si sovrappongono in uno scenario complessivo certamente
diseducativo. Congrua si profila, quindi, la sanzione inflitta dal GST.
-Quanto al calciatore BERTOLDI Gianluca, la società negava che questi avesse sferrato un pugno
all’avversario, precisando che il fatto era consistito in una semplice “spinta da dietro all’avversario,
mentre si rialzava dal fallo grave subito”. La reclamante si avventurava, poi, in una lunga dissertazione
tecnico-giuridica richiamando giurisprudenza penale sul concetto di ingiuria.
Atteso che il Giudice Sportivo non “condanna” nessuno, come fa solo il Giudice Penale, ma infligge
sanzioni disciplinari di natura prettamente amministrativa per violazioni sostanzialmente di natura
deontologica, questa CDT reputa fuori luogo i richiami penalistici all’ipotesi dell’ingiuria. Comunque
l’interpretazione giuridica conferita dalla società a detti precedenti penali è palesemente incongrua.
Il Codice di Giustizia Sportiva (cfr art. 19/4 lett.a) parifica nella sanzione “minima” una mortale ingiuria
ad una veniale mancanza di rispetto. Sta poi eventualmente agli Organi di Giustizia Sportiva la
ponderazione del grado di offensività dell’espressione, su cui parametrare una maggiore afflittività della
sanzione.
Il fatto di gioco contestato al calciatore, costatogli l’espulsione, può trovare idonea punizione in tre gare
di squalifica, sanzione “minima” ex art. 19/4 lett.b, in quanto il gesto di un colpo alla schiena in reazione
costituisce indubbiamente una condotta violenta e scomposta, non solo, ma anche sleale verso il
calciatore avversario il quale, non potendo vedere partire il colpo, non può difendersi. Ulteriori due
giornate di squalifica ex art. 19/4 lett.a sono il “minimo” della pena per le espressioni ingiuriose e
offensive rivolte al direttore di gara a mente fredda, dopo oltre venti minuti dall’espulsione, in un
contesto del tutto astratto dalla concitazione della azione che ha portato all’espulsione, che quindi
impedisce di ipotizzare tra le due condotte un nesso in continuazione.
-La società reclamante, poi, presenta una serie di istanze istruttorie, tutte inammissibili. Chiede
l’audizione dei due squalificati e di un terzo tesserato, accompagnatore della squadra, nonché
l’audizione di un dirigente federale presente sugli spalti. Chiede infine che la CDT raccolga i necessari
chiarimenti e disponga un confronto con il direttore di gara.
Posto che l’art. 35 CGS riconosce natura di prova privilegiata alla refertazione arbitrale rispetto alle
valutazioni di parte, nel procedimento di impugnazione di un provvedimento del GST non sono
ammissibili prove testimoniali, se non attraverso la Procura Federale, con i tempi a questa necessari per
sviluppare opportuna indagine. Inoltre, se è vero che la reclamante può chiedere audizione, tale facoltà
è riservata a sé stessa allorché lo chieda, e non è certo estendibile a terzi soggetti, quantunque
direttamente interessati. Questi avrebbero potuto presentare in proprio il reclamo chiedendo di essere
sentiti: in tale caso la CDT avrebbe disposto la loro audizione. Se, come nella fattispecie, il reclamo è
presentato dalla società, solo alla società è dato diritto di essere sentita, allorché ne faccia tempestiva
richiesta.
PQM
La C.D.T. – FVG così dispone: respinge il reclamo perché infondato e, per l’effetto, conferma i
provvedimenti assunti dal GST.
Rilevati nel testo del ricorso alcuni passaggi che richiedono una attenzione della Procura Federale, a questa rimettono gli atti per il più da praticarsi.
Dispone addebitarsi alla società reclamante la relativa tassa.
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