COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL’A.S.D 2011 IMPERIUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.17, CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC EX ART.19 III COMMA A CARICO DEL CALCIATORE MANILI DANILO E DI 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS POLI – IMPERIUM del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL’A.S.D 2011 IMPERIUM AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.17, CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC EX ART.19 III COMMA A CARICO DEL CALCIATORE MANILI DANILO E DI 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CURCIO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 24 DEL 15.11.2012 (Gara: VIRTUS POLI – IMPERIUM del 10.11.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltati i reclamanti nella seduta del 06.12.12; ascoltato l’arbitro Cotichelli Mattia in data 12.12.12; osserva: In via preliminare, si evidenzia che la posizione del reclamante Curcio Stefano è stata precedentemente valutata e decisa da questa Commissione che, invece, si riservava di valutare nel merito le posizioni della Società e del calciatore Manili Danilo. La reclamante ha lamentato una “pessima gestione della gara da parte dell’arbitro” e posto l’accento sul comportamento violento ed ostile dei sostenitori della squadra ospitante. In data 06.12.12 venivano ascoltati il Sig. Pietro Di Palo, Presidente p.t. dell’A.S.D. Imperium ed il calciatore Manili Danilo, i quali si riportavano alle argomentazioni sviluppate nell’atto difensivo, respingendo gli addebiti così come contestati e chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Attesa la gravità della sanzione comminata in I grado, la Commissione riteneva opportuno e necessario interrogare il direttore di gara, che veniva escusso in data 12.12.12.. Il sig. Cotichelli Mattia, confermava di essere stato violentemente e volontariamente colpito in volto dal calciatore Manili Danilo, precedentemente espulso. Tale aggressione ha causato l’interruzione della partita, posto che l’arbitro, non in condizione di continuare la direzione della gara, veniva accompagnato negli spogliatori e quindi in ambulanza presso il locale P.S., dove i sanitari diagnosticavano la frattura dello zigomo destro con prognosi di 30 giorni, invitando il paziente a consulenza specialistica, trattandosi di frattura maxillo facciale di II livello – presso l’Ospedale Umberto I. Il sig. Cotichelli Mattia riferiva di aver riconosciuto chiaramente il Manili Danilo quale aggressore e che a tutt’oggi è in regime di dimissioni protette dall’ospedale Umberto I, lamenta continue emicranie, non riesce a masticare cibi solidi, non può condurre l’autovettura, né riusciva a redigere il verbale di escussione che veniva redatto da un membro della Commissione e solo sottoscritto con firma autografa dal diretto interessato. Dalla documentazione acquisita e dall’istruttoria espletata appare provata per tabulas non solo la gravità dei fatti, ma anche la responsabilità degli odierni reclamanti. In particolare, la condotta violenta del Manili che già espulso rientrava illegittimamente in campo e colpiva violentemente in volto il direttore di gara, non può e non deve aver alcuna giustificazione. Le argomentazioni difensive sono ritenute, oltre che deficitarie sotto il profilo probatorio e comunque superate dalla fede privilegiata che l’ordinamento sportivo riconosce agli atti ufficiali, prive di qualsiasi valore giustificativo. In questa sede non si può né si vuole entrare nel merito della direzione di gara del sig. Cotichelli, che anche laddove fosse stata “pessima” come si legge nel reclamo, la violenza posta in essere dal calciatore Manili rimarrebbe ingiustificata, inaccettabile ed intollerabile. Non può revocarsi in dubbio che il calcio, con particolare riferimento alla categoria dilettantistica in esame, è solo uno sport nel senso più nobile dell’accezione; l’accettazione del risultato in generale e della sconfitta in particolare - anche laddove fosse riconducibile ad un errore arbitrale, e comunque non è questo il caso - non può assumere a causa di giustificazione o anche solo attenuante di un comportamento che, andando ben oltre le pure comprensibili critiche e proteste verbali, è sfociato in una grave aggressione fisica. Il comportamento del Manili risulta assolutamente incompatibile con i principi di rispetto, di lealtà, di fair play, oltre ad aver assunto i connotati di una intollerabile violenza. Anche riguardo alla posizione della Società reclamante, non si può non condividere la valutazione del Giudice di I grado, visto che la gara veniva interrotta a causa dell’aggressione fisica subita dal direttore di gara ad opera del tesserato dell’Imperium. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e confermare le decisioni del Giudice Sportivo, per la Società Imperium la punizione della gara con il punteggio di 0-3; per il calciatore Manili Danilo la squalifica fino al 15.11.17, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ex art.19 III comma. La tassa di reclamo va incamerata.
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