COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VITORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IELMONI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 83 DEL 20.12.2012 (Gara: REAL VITORCHIANO – ONANO SPORT del 16.12.2012 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VITORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IELMONI FABIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 83 DEL
20.12.2012
(Gara: REAL VITORCHIANO – ONANO SPORT del 16.12.2012 – Campionato III Categoria
Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società REAL VITORCHIANO chiede l’annullamento
della sanzione di I grado, sostenendo che il calciatore IELMONI FABIO ha solamente avvicinato
l’arbitro per chiedergli spiegazioni circa una decisione tecnica e, nell’occasione, gli avrebbe solo
toccato la spalla senza alcuna conseguenza;
considerato che, dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova, si rileva che lo IELMONI, dopo aver
rivolto espressione irriguardosa all’arbitro, lo colpiva con una leggera spinta al petto;
alla luce di quanto sopra, appaiono insussistenti le lamentele della reclamane e, nel contempo,
adeguata la sanzione inflitta al calciatore IELMONI FABIO.
Per quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore
IELMONI FABIO.
La tassa reclamo va incamerata.
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