COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORI FRANZE’ STEFANO (TESS. FALERIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CIN C.U. N. 32 DEL 13.12.2012 (Gara: SUSTA HOTSPURS REAL CASSIA – FALERIA dell’8.12.2012 – Campionato III Categoria di Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORI FRANZE’ STEFANO (TESS. FALERIA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CIN C.U. N. 32 DEL 13.12.2012
(Gara: SUSTA HOTSPURS REAL CASSIA – FALERIA dell’8.12.2012 – Campionato III
Categoria di Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui il calciatore FRANZE’ STEFANO minimizza il proprio
comportamento verso l’arbitro, riconducendolo ad offese e leggero contatto con il petto, e chiede
quindi una sostanziale rivisitazione della squalifica inflittagli in primo grado.
Letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva che il citato calciatore, a fine gara, ha spinto con il petto
l’arbitro e lo ha colpito con la testa per due volte al viso, causandogli lieve dolore e rivolgendogli
offese e minacce, per cui sono da disattendere le sue doglianze.
Considerato, tuttavia, che in relazione ai non importanti esiti provocati dal gesto del FRANZE’
STEFANO nei confronti dell’arbitro, la sanzione offre margini di ridimensionamento, ferma
restando l’inaccettabilità della condotta del calciatore in parola, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore FRANZE’ STEFANO e, per l’effetto, di ridurre la
squalifica fino al 31.12.2015.
La tassa reclamo va restituita.
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