COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CONTE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 51 SGS DEL 14.12.2012 (Gara: CITTA’ DI MINTURNO MARINA – AGORA del 12.12.2012 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI MINTURNO MARINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CONTE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 51 SGS DEL 14.12.2012 (Gara: CITTA’ DI MINTURNO MARINA – AGORA del 12.12.2012 – Campionato Allievi Regionali) La Società in epigrafe chiede, con il reclamo avanzato, la riduzione della squalifica in titolo, argomentando in sostanza che il contatto avvenuto tra il suddetto atleta e l’arbitro è stato esclusivamente di natura casuale. Ciò in quanto, a seguito della II ammonizione e conseguente espulsione del CONTE, si determinava una situazione di tensione tra più calciatori in ordine alla quale si verificava involontariamente il contatto anzidetto, ma senza alcun intento aggressivo da parte del calciatore. Effettivamente – continua la reclamante – il CONTE ha tenuto un comportamento deprecabile e inqualificabile, ma non tale da meritare una sanzione così come stabilito dal Giudice di prima istanza. A riprova di tale tesi, la Società in parola, cita i contenuti della motivazione sanzionatoria dalla quale si evince che, comunque, dal comportamento del calciatore non è scaturita alcuna conseguenza negativa per l’arbitro. Questa Commissione ha valutato, sulla scorta degli atti ufficiali – fonte primaria di prova, la dinamica dell’episodio in ordine alla quale il CONTE, alla vista del cartellino rosso, ha dapprima iniziato a porre in essere un comportamento aggressivo, spingendo l’arbitro ad una spalla, successivamente lo colpiva con una manata al volto, e poi , tenuto a freno soltanto in virtù dell’intervento dei compagni di squadra, continuava in un atteggiamento minaccioso e gravemente irriguardoso. In un quadro così composto, le tesi addotte dalla ricorrente non appaiono neanche parzialmente assumibili in quanto è di tutta evidenza, come dall’analisi dei fatti, emerga la reale sussistenza delle intenzioni aggressive e, soprattutto, dei ripetuti contatti impropri tenuti dal giocatore nei riguardi dell’arbitro, circostanze per le quali non è possibile ridimensionare l’entità della sanzione inflitta, pertanto, con congruità dal Giudice di prima istanza. Per quanto sopra, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il ricorso in titolo e, per l’effetto, conferma i provvedimenti impugnati nei confronti del calciatore CONTE ANTONIO. La tassa reclamo va incamerata.
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