COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. MARIA ASSUNTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI STEFANO, IN QUALITA’ DI CAPITANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 102 DEL 6.12.2012 (Gara: S. MARIA ASSUNTA – DOC GALLESE del 2.12.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. MARIA ASSUNTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATI STEFANO, IN QUALITA’ DI CAPITANO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 102 DEL 6.12.2012 (Gara: S. MARIA ASSUNTA – DOC GALLESE del 2.12.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che con dichiarazione di assunzione di responsabilità allegata al reclamo, il calciatore PAOLELLI MASSIMILIANO si è dichiarato l’autore del gesto di violenza compiuto nei confronti dell’arbitro; rilevato, altresì, che detto calciatore non risulta aver preso parte alla gara in oggetto in quanto non inserito nella lista dei giocatori identificati dall’arbitro al momento dell’appello; che l’arbitro, in sede di supplemento, ha confermato che all’incontro hanno preso parte esclusivamente i calciatori indicati nella distinta di gara; che, pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti previsti dall’art. 3 comma 2 del C.G.S., in quanto il calciatore indicato dalla reclamante quale autore del gesto, non ha preso parte all’incontro sicchè, sin a quando non sarà individuato e segnalato il calciatore che ha effettivamente colpito l’arbitro, persisterà la responsabilità del capitano, già sanzionato. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento. La tassa reclamo va incamerata.
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