COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FINI DANIELE SEGUITO GARA CANTIANO/FALCO ACQUALAGNA DEL 9.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 12.12.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FINI DANIELE SEGUITO GARA CANTIANO/FALCO ACQUALAGNA DEL 9.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 12.12.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FINI Daniele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Falco Acqualagna chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si limitò a strattonare e spintonare l’avversario che lo aveva provocato e reiteratamente colpito, con il successivo intervento e coinvolgimento di altri calciatori, dando vita, tuttavia, solo a battibecchi, senza null’altro. La reclamante, ritualmente convocata, rinunciava tacitamente all’audizione non comparendo all’odierna riunione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Fini Daniele responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che la condotta violenta del ridetto tesserato, nei confronti di un avversario, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, alla quale deve cumularsi quella derivante dalla successiva condotta del Fini stesso che solo con l’intervento dei suoi compagni di squadra uscì dal terreno di gioco; • ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Falco Acqualagna e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FINI Daniele a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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