COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO LA SANZIONIE DELL’AMMENDA DI € 800,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’ MERITO GARA VISMARA 2008/CASTELFIDARDO DEL 16.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. D. VISMARA 2008 AVVERSO LA SANZIONIE DELL’AMMENDA DI € 800,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’ MERITO GARA VISMARA 2008/CASTELFIDARDO DEL 16.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 18.12.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla POL. D. VISMARA 2008 la sanzione dell’ammenda di € 800,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. D. Vismara 2008 chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva alla luce dell’effettiva gravità di quanto accaduto.
Ammetteva la reclamante che, a fine gara, due suoi sostenitori insultarono la terna arbitrale, ma senza mai avvicinarsi agli ufficiali di gara e senza alcun tentativo di aggressione nei loro confronti.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Risultano confermati i fatti come ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, rendendo quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione della sanzione applicabile.
Al riguardo, le modalità delle condotte contestate ai sostenitori della reclamante, come puntualmente descritte dal direttore di gara, inducono il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.
Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori.
Ed invero, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere solo parzialmente accolto, derivandone una riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla POL. D. VISMARA 2008 riduce ad € 300,00 (trecento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla stessa società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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